Omessa comunicazione dati personali del conducente; questioni di art. 126 bis CdS.

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Omessa comunicazione dati personali del conducente; questioni di art. 126 bis CdS.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 126-bis del codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli, contegno per ciò solo meritevole di sanzione, e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità (Cass. civ. Sez. II Ord., 18/04/2018, n. 9555).

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