Il Consiglio di Stato, Sezione quinta, con sentenza n. 8190 del 22 ottobre 2025, ha rigettato l’appello proposto da un titolare di un’attività produttiva avverso la sentenza del TAR per il Veneto, che aveva ritenuto legittimo il provvedimento adottato da un Comune che disponeva, come da regolamento comunale, la sospensione dell’attività di somministrazione per tre giorni consecutivi, nonché il presupposto verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa elevato dalla Polizia locale. Il giudice di primo grado aveva ritenuto, che difettasse la giurisdizione amministrativa sull’impugnazione del verbale di accertamento, cui erano sottese situazioni di diritto soggettivo e un’attività vincolata dell’amministrazione rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario; che per il resto il ricorso fosse infondato, stante la necessaria previa concessione comunale ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, non potendo neppure formarsi alcun silenzio assenso a fini occupativi di suolo pubblico, sicché il semplice decorso del tempo normativamente previsto per l’evasione della richiesta dell’interessato non autorizzava quest’ultimo all’occupazione in assenza di un titolo espresso.
Il Consiglio di Stato ha osservato che il fatto che l’interessata avesse presentato apposita istanza ai fini del rilascio del titolo, così come l’eventuale (dedotta come illegittima) inerzia dell’amministrazione al riguardo non valgono né a far insorgere il titolo stesso (in relazione al quale non può valere il regime del silenzio assenso, trattandosi appunto di titolo di natura concessoria: su tutte, cfr. Cons. Stato, V, 7 giugno 2022, n. 4660), né a rendere illegittima l’azione amministrativa che, constatata la (oggettiva) ricorrenza dei presupposti normativi nei sensi suindicati, è esitata nell’adozione del provvedimento di sospensione.
In tale prospettiva, anche l’eventuale (dedotta) illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione (così come la ritenuta conformità dell’occupazione richiesta alla pertinente disciplina) non valeva di certo a far venire ad esistenza un titolo per l’occupazione di suolo pubblico, imprescindibile per potervi far luogo.
Consiglio di Stato Sez V sentenza 8190 del 2025



