Non si possono detrarre dalla quota vincolata dei proventi sanzionatori tutte le spese dei procedimenti correlati.

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Non si possono detrarre dalla quota vincolata dei proventi sanzionatori tutte le spese dei procedimenti correlati.

La Corte dei Conti Toscana Sez. contr., con Deliberazione del 15-03-2023, n. 64, ci ricorda (avendo esaminato i bilanci di un grosso comune toscano) che il vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada per le diverse fattispecie (artt. 208 e 142del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992), non può essere detratto delle spese del procedimento. Nel caso di specie, sicuramente pensando di fare cosa buona, il comune aveva detratto, dall’importo accertato per le sanzioni conseguenti le violazioni del codice della strada, anche le spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi all’accertamento delle violazioni al codice della strada: “Le tipologie di spesa indicate dall’ente sono riferite, in particolare, a spese postali e telegrafiche, spese per le procedure esecutive infruttuose, spese per veicoli sequestrati o soggetti a fermo amministrativo, spese per aggi e spese per rimborsi ad altri soggetti”. Ciò ha condotto ad una definizione della base su cui calcolare la quota di risorse da destinare alle specifiche finalità di legge inferiore rispetto a quanto indicato dai principi contabili. La giurisprudenza della Sezione delle Autonomie (Delib. n. 1 del 9 gennaio 2019 su questione di massima) nega l’ammissibilità di tale detrazione, in considerazione del fatto che la disciplina prevista per le entrate di dubbia esigibilità, prevedendo la sola decurtazione dell’accantonamento a fondo crediti, deve ritenersi esaustiva rispetto alla trattazione delle stesse.

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