La Corte di Cassazione in materia di personale, con l’ordinanza n.26567/2023 del 14 Settembre a precisato che e non è possibile rinnovare o prolungare i contratti a tempo determinato oltre il limite massimo di 36 mesi anche con una nuova procedura di selezione.
La Suprema corte ha precisato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, trova applicazione, in caso di successione di contratti a tempo determinato, il limite di 36 mesi di durata complessiva di tali contratti di cui all’art. 5 comma 4 bis d.lgs. 368/2001, decorso il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l’assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all’esito di distinti concorsi pubblici.
Per il caso di specie, inoltre, aggiunge che il criterio di selezione in sé non interferisce con il fatto che vi sia stata reiterazione oltre i limiti del lecito della contrattazione a tempo determinato e dunque non impedisce il radicarsi dei presupposti per il relativo risarcimento.
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