Nel caso di violazioni alle norme del codice della strada, l’indennizzo per l’infortunio può non essere dovuto

0
10

Il caso trattato dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 18 febbraio 2015, n. 3292, riguarda un automobilista che, diretto al posto di lavoro, effettua un sorpasso in curva, in violazione delle norme prudenziali previste dal codice della strada, e in particolare dall’articolo 148,  e causa un sinistro stradale: infatti, provocava una violenta collisione con altra autovettura proveniente dalla opposta direzione di marcia dopo aver eseguito una manovra di sorpasso su un tratto di strada che tale condotta vietava, in prossimità di una curva e tenendo una velocità non adeguata alle condizioni stradali.
Dal sinistro subisce lesioni personali: la Suprema Corte di Cassazione statuisce che l’indennizzo per l’infortunio in itinere, trovandosi il lavoratore nel tragitto casa-lavoro, è, però, escluso quando sia interrotto il nesso eziologico tra la condotta posta in essere dall’infortunato e l’attività lavorativa diretta, rilevando, in tale situazione anche la violazione alla norma del codice stradale.

In tema di infortunio in itinere, infatti, il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell’attività lavorativa diretta, comprendendo comportamenti di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento.

In buona sostanza, nel caso di specie, si sarebbe trattato di una scelta colpevole dettata da un atteggiamento e condotta non giustificabili o superflue e comunque controindicate rispetto al risultato da raggiungere.

Valutandosi, infatti, il comportamento di guida – gravemente imprudente – come del tutto arbitrario ed esorbitante rispetto al comune rischio connesso alle usuali modalità di esecuzione della prestazione, lo stesso è stato correttamente ricondotto al c.d. rischio elettivo, in grado di incidere, escludendola, sull’occasione di lavoro, per essere inesistente il nesso tra l’attività posta in essere dal lavoratore, dalla quale è derivato l’evento infortunistico, e l’attività lavorativa.

di Marco Massavelli

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui