Nei comuni privi di dirigenti il comandante della polizia locale, deve continuare ad essere destinatario dell’incarico di posizione organizzativa se effettivamente preposto alla direzione di un corpo anche in assenza di attività gestionale delle spese.

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La Cassazione sez. lavoro  si è pronunciata su un caso in cui al Comandante della Polizia Locale gli  era stata revocata la P.O. di cui era titolare come responsabile del servzio di Polizia Locale nonchè di un’altra posizione organizzativa quale preposto ai Servizi Demografici   in un comune privo di dirigenza. Il comandante, responsabile del servizio  ha proposto ricorso nei confronti dell’Ente, con due cause, poi riunite, esponendo: – che dapprima gli era stata revocata la p.o. di preposto al S.D. per incrementare i servizi di vigilanza e viabilità propri dell’altra posizione; – che era stata poi revocata anche l’altra p.o. e ciò sul presupposto che, essendo stato istituito un ufficio acquisti, le corrispondenti funzioni, attribuite ad altro funzionario munito di p.o., il settore della P.M. aveva assunto carattere di marginalità.

Sul  punto, la Corte territoriale aveva ritenuto che, pur in assenza di dirigenti comunali ed in presenza delle responsabilità tipiche della posizione rivestita, tra la preposizione al vertice della P.M. e la posizione di responsabile di un settore vi fosse differenza, in quanto, mentre veniva mantenuta l’autonomia nella gestione tecnico-operativa, era venuta a mancare, in ragione degli interventi riorganizzativi sul piano delle procedure, la potestà di compiere atti di gestione finanziaria ed impegni di spesa, sicché sarebbero mancati i presupposti per la conferma della p.o..

Non  è  stata dello stesso avviso La Corte di Cassazione partendo dalla ricostruzione normativa che deve prendere le mosse dalla previsione dell’art. 209 d. lgs. 267/2000, secondo il quale, in assenza di dirigenti,   è consentito di attribuire gli incarichi ai preposti ai servizi; coerentemente, secondo l’art. 15 del CCNL 22.1.2004 di comparto, “negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999”; l’art. 8 del CCNL 1999, così richiamato, prevede, per quanto qui interessa, tra le ipotesi da cui può derivare l’attribuzione della p.o., quella dello “svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa.  Già la Corte di Cassazione  ha ampiamente definito con sentenze ( Cass. 15 luglio 2010, n. 16580) e precisato che un Corpo di P.M. “a norma della L. 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-Quadro sull’ordinamento della polizia municipale) può essere istituito (art. 7) solo quando il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti”, sicché “la legge ha delimitato esplicitamente il proprio ambito di applicazione individuando un presupposto (l’esistenza di un corpo di polizia municipale) e le condizioni (tassative) perché tale presupposto possa sussistere (l’esistenza di almeno sette addetti al servizio di polizia municipale)”.  La Cassazione con sentenza del 18 giugno 2019, n. 16312, nel riprendere argomenti del citato precedente, ha poi precisato che “ove risulti inapplicabile per difetto del requisito numerico la norma speciale (alla quale rinvia l’art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001), la disciplina dell’organizzazione degli uffici degli enti locali va tratta dal d.lgs. n. 267/2000 che, nell’abrogare la legge n. 142/1990 …, ha attribuito alla potestà regolamentare degli enti territoriali l’ordinamento degli uffici e del personale, precisando, peraltro, che la potestà stessa, in ragione dell’affermata applicabilità del «d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni» nonché delle «altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni» (art. 88), deve essere esercitata «tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale» (art. 88, comma 2)”, rimarcando che “il richiamato rapporto fra le fonti è stato ribadito dal d.lgs. n. 165/2001 che ha previsto, all’art. 70, comma 3, che «il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267» e ribadendo che “anche per il personale del comparto autonomie locali, pertanto, il legislatore ha affidato la materia degli inquadramenti allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico (Cass. S.U. n. 16038/2010), limitando il potere unilaterale del datore di lavoro pubblico, il quale «ha solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato», con la conseguenza che «è nullo l’atto in deroga anche in melius alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990 n. 241, dovendosi escludere che la P.A. Possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva» (Cass. S.U. n. 21744/2009)”; Cass. 12 luglio 2022, n. 22017, sulla base di tali precedenti, ha poi concluso che “i servizi di Polizia municipale o sono esercitati (sussistendone i presupposti) attraverso un vero e proprio Corpo di Polizia municipale o sono esercitati attraverso una delle strutture (area/servizi) in cui è organizzato il Comune, non potendosi dare tra l’una e l’altra ipotesi soluzioni intermedie”; muovendo da tali precedenti, va tuttavia aggiunto che la preposizione ad un “Corpo” di P.M., quale definito dalla L. 65/1986 e nella ricorrenza dei presupposti richiesti da tale legge, in coerenza peraltro con la legge regionale siciliana (L.R. n. 17 del 1990), integra gli estremi della p.o. secondo la contrattazione collettiva; l’art. 9 della L. 65/1986 prevede che il Comandante del Corpo di P.M. è responsabile verso il sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo; l’esistenza di un rapporto diretto tra il Sindaco ed il Comandante esclude che vi possa essere interferenza nel nucleo proprio dell’attività di quest’ultimo da parte di altri dirigenti o funzionari e ciò in sé radica l’ipotesi prevista dall’art. 8 del CCNL cit. della “direzione di unità organizzative di particolare complessità”, mentre l’ “autonomia gestionale ed organizzativa”, ivi parimenti richiesta non sta necessariamente ad individuare una totale autonomia sotto il profilo delle spese, essendo sufficiente ad integrare quel requisito “gestionale” la responsabilità e conseguente autonomia sul piano della conduzione, sotto ogni profilo, del Corpo, con riferimento ai profili dell’ordine e della sicurezza pubblica, sotto l’egida degli indirizzi del Sindaco e con la disponibilità comunque, all’evidenza, di risorse strumentali e di personale; va poi da sé, su tali presupposti, l’ “apicalità” di cui è menzione, al fine di individuare le pp.oo., nell’art. 15 del CCNL 2004, cit.;  riportando il caso di specie a tale assetto normativo, è evidente l’errore della Corte territoriale, in quanto essa, pur facendo sempre riferimento ad un “Corpo” di P.M., cui il ricorrente era preposto, ha negato l’esistenza di una posizione organizzativa, che invece è riconosciuta dalla contrattazione collettiva;

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte in cui il ricorrente contesta la sentenza della  Corte territoriale che aveva  ritenuto che, pur in assenza di dirigenti comunali ed in presenza delle responsabilità tipiche della posizione rivestita, tra la preposizione al vertice della P.M. e la posizione di responsabile di un settore vi fosse differenza, in quanto, mentre veniva mantenuta l’autonomia nella gestione tecnico-operativa, era venuta a mancare, in ragione degli interventi riorganizzativi sul piano delle procedure, la potestà di compiere atti di gestione finanziaria ed impegni di spesa, sicché sarebbero mancati i presupposti per la conferma della p.o.  secondo la Corte di Cassazione la P.O. del corpo di Polizia Locale , non sta necessariamente ad individuare una totale autonomia sotto il profilo delle spese, essendo sufficiente ad integrare quel requisito “gestionale” la responsabilità e conseguente autonomia sul piano della conduzione, sotto ogni profilo, del Corpo, con riferimento ai profili dell’ordine e della sicurezza pubblica.

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