NE VOGLIAMO PARLARE ? (dell’art.12-bis comma 6 del codice della strada)

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Ho un amico, un grande amico, anzi un milk brother, che da vent’anni subisce le mie interpretazioni “volanti”, “volubili”, “creative”…. Per questo è Amico mio! E puntualmente, nelle continue consultazioni settimanali in materia interpretativa sulle invenzioni normative, Lui chiosa dicendomi “in punta di diritto non condivido, pur apprezzando genio e fantasia”. Immaginate un po’ cosa succede quando, ormai dal 2003, aggiorniamo i commenti del nostro codice della strada arrivato alla settima edizione. Nell’ultimo aggiornamento del 2019 ho preteso di riportare nel commento all’art.158 del codice della strada un approfondimento sugli accertamenti di violazione ex art.7, 157 e 158 con l’ausilio del sistema di videosorveglianza, a seguito di una sperimentazione effettuata dal mio Comando nel biennio precedente, stroncata in parte da chi, preposto alla valutazione degli emergenti ricorsi, si preoccupava dell’aumento di lavoro a seguito della innovativa interpretazione creativa posta in essere.

Conscio di aver sconvolto la tranquillità del viver quotidiano, forte anche della fermezza e condivisione dell’allora mio Sindaco (uomo di Legge prima e politico dopo) accettai, con lunghi e dolorosi pizzicotti sulla pancia, di non provocare inutili tsunami, nonostante un giudice di pace mi avesse dato ragione e soddisfazione del mio operare.

Oggi a distanza di 2 anni, in un silenzio tombale dei cultori del diritto della circolazione, alla luce della recente conversione in legge del famigerato “Decreto Semplificazioni”, mi permetto di riportare in vita la provocazione del mio Amico, Pino Napolitano, che, in risposta alle mie insistenze, puntualmente esplodeva con un secco e provocatorio “Ne vogliamo parlare? E parliamone…” sciorinando le indiscutibili e giustissime disquisizioni tecnico normative che miravano a mortificare la novità interpretativa tentata.

E allora… ne vogliamo parlare?… e parliamone!!!

L’art.49 del cosiddetto Decreto Semplificazioni, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 1 settembre 2020, n. 120, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 228 del 14 settembre 2020, ha introdotto novità normative in materia di codice della strada.

Non mi soffermerò a parlare di quanto sia passata velocemente una riforma non di poco conto del codice della strada con la scusa dell’emergente controllo e facilitazione amministrativa all’interno delle misure di rilancio post lockdown, non intendo evidenziare la violenza distruttiva della scomparsa delle ipotesi di ricorsi ad atti amministrativi in materia di circolazione stradale (alla faccia della democrazia amministrativa), non voglio tediarvi ora (ma fra un po’ dirò la mia) sulle postazioni fisse di autovelox e sorpassometro nei centri urbani. Io vi parlerò di un comma “non visto” dai più, che invece rappresenta una rivoluzione copernicana.

Come dicevo l’art.49, sotto la non ben definita nomenclatura di “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, ha introdotto un nuovo articolo nel codice della strada, il 12-bis, “Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata”, ridisciplinando tutta la normativa in materia di accertatori della sosta (per certi versi con puntuali e dovute precisazioni), datata 1997, con la famosa Bassanini bis, che finalmente potrà riposare in eterno, perché totalmente assorbita dalla evoluzione legislativa dal D.lgs 267/2000 ad oggi.

In allegato al presente articolo troverete il testo dell’art.12-bis che al comma 6 recita:

”Ai fini dell’accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo é possibile ricorrere all’uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici”.

Sta tutta qui la rivoluzione copernicana, in 33 parole e 218 caratteri, ivi compresi gli spazi di separazione.

Ne vogliamo parlare?… ne abbiamo già parlato!!!

Alla faccia di tutte le cautele e precisazioni che hanno caratterizzato la stesura di origine e tutte le modifiche intervenute all’art.201 del codice della strada, in materia di accertamento di sosta e fermata, o come meglio precisato al precedente comma 4 del nuovo art.12-bis del codice della strada, per le violazioni di cui agli art.7, 157 e 158 non occorrono strumenti omologati ma semplicemente tecnologia digitale e strumenti elettronici e fotografici.

Per me era già tutto chiaro da diversi anni e nel 2017 avevo posto in essere l’accertamento creativo e tecnologico in materia di divieto di sosta e di sosta irregolare. Pertanto basta rileggersi il finale del commento all’art.158 del codice della strada commentato edito da Maggioli per chiarire oggi più che mai la legittimità del procedimento sanzionatorio, purché si rispettino le cautele suggerite e poste in essere nella citata sperimentazione.

“Sulla scia del “decreto Sicurezza” del 2017, legge n. 48/2017, e del forte impulso dato dalla pubblica amministrazione all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in ambito locale, prevedendo ipotesi di sostegno economico per la realizzazione degli stessi, in alcuni enti locali si è diffusa una interpretazione abbastanza singolare della normativa per l’accertamento in automatico delle violazioni in materia di sosta (vietata e irregolare) con l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

Tale interpretazione finora viene corroborata dalla sentenza del giudice di pace di un comune in provincia di Foggia. Il comune in questione, dopo aver approvato in consiglio comunale il regolamento sul trattamento dei dati, anche alla luce della recente Legge europea nota come GDPR, General Data Protection Regulation, Regolamento europeo su privacy e dati, entrata in vigore sull’intero territorio europeo in data 25 maggio 2018, ha dato atto che il proprio sistema della video sorveglianza oltre a garantire:

  1. a) un opportuno controllo delle situazioni urbane di degrado che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi;
  2. b) il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato con conseguenze non solo economiche, ma che determinano lo scadimento della qualità urbana territoriale;
  3. c) fenomeni di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
  4. d) prevenzione, controlli repressioni, in materia di rifiuti; consente di accertare in tempo reale eventuali infrazioni al codice della strada attraverso la seguente procedura:

1) viene espletato dall’agente accertatore, in un servizio finalizzato in Centrale operativa, con utilizzo della videosorveglianza;

2) viene rilevato in tempo reale, dall’operatore di polizia stradale, e mai sul registrato, l’infrazione al C.d.S.;

3) viene effettuata su zone nelle quali, con apposita segnaletica, si informa la cittadinanza della rete attiva di video sorveglianza; il cartello è collocato nel raggio di azione della telecamera e nelle immediate vicinanze ed è visibile in ogni situazione ambientale.

4) viene accertato previa effettiva verifica dell’assenza del trasgressore/proprietario;

5) l’operatore manovra la telecamera della video sorveglianza, accertando in tempo reale le violazioni al codice della strada, ricavando due rilievi fotografici; al termine delle operazioni rileva e conserva i dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino accertate violazioni in materia di codice della strada. Pertanto, vengono registrati solo i dati indispensabili per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (il tipo di veicolo, il giorno, l’ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta), escludendo la possibilità di registrare dati di terzi estranei.

Secondo il comune, considerato che delle postazioni di “videosorveglianza” viene data informazione della presenza delle stesse, mediante l’affissione dell’informativa in maniera ben visibile, dove è indicato che si accede ad una zona videosorvegliata, tale procedura ha consentito il corretto accertamento delle violazioni al C.d.S. nel rispetto del combinato disposto degli art. 201, comma 1-bis, lett. d)-e), che prevedono rispettivamente:

  • l’accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
  • accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella piena disponibilità che, consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.

Tale procedura di accertamento automatico si basa su:

  • il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 5932 del 17 dicembre del 2014 a firma del Direttore tecnico Dott. Ing. Francesco Mazziotta il quale, sottolinea che, se direttamente gestita da un operatore di polizia, il sistema di ripresa video può essere utilizzato come un “taccuino” elettronico che facilita l’acquisizione dei dati identificativi del veicolo rimanendo compito dello stesso dell’operatore garantire circa l’effettiva assenza del trasgressore.
  • il parere in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, dove si evidenzia al punto 5 che l’utilizzo dei sistemi elettronici è lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, ovvero individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell’art. 383 del D.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l’ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta).

Il G.d.p. di Cerignola, adito su specifico ricorso, con sentenza n.355 del 14 settembre 2018, ha ritenuto legittima la procedura di accertamento della violazione in materia di sosta sostenendo, tra l’altro: “Ai sensi dell’art. 201 C.d.S. l’accertamento alle violazioni può essere effettuato in assenza del trasgressore e determinato in un tempo successivo come determinazione dell’illecito non essendo possibile per l’operatore accertatore recarsi sul posto della violazione. L’utente risulta informato della rete attiva di videosorveglianza e pertanto conscio di porre in essere un comportamento illecito nella commissione della violazione”.

Una opportuna esplicita attività informativa di zona videosorvegliata, sostenuta da un regolamento sul trattamento dei dati, adottato dal consiglio comunale ai sensi di legge, perfeziona il combinato disposto dell’art. 201, comma 1-bis, lett. d)-e).

Si apre così una nuova era applicativa in materia di accertamento automatico di violazioni in materia di sosta con sistemi di videosorveglianza!”

E finalmente … ne abbiamo parlato… in modo chiaro!

PS: Pino….Io ricomincio!

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