Modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di NCC

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A decorrere dalla data di entrata  in vigore del Decreto Interministeriale  226 DEL 26 ottobre 2024,  del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  e MINISTERO DELL’ INTERNO i vettori NCC e i conducenti assolvono agli obblighi connessi alla compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico  sull’applicazione informatica e compilazione dei fogli di servizio generati , previa registrazione, a ciascun vettore NCC sono assegnate le credenziali di accesso.

La compilazione del foglio di servizio elettronico è prevista dall’articolo 11 della legge  n. 21  del 15 gennaio 2021 e le relative sanzioni  sono previste dall’articolo 11 bis della stessa Legge.

Fogli di servizio elettronico

le Modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo servizio sono individuati nell’articolo 4:

Sono previsti  modelli per diversi tipi di    situazioni .

modello A si usa per partenze da rimesse autorizzate,

modello B si applica a partenze da luoghi diversi, purché rispettino i vincoli di legge.

Vi è la possibilità fino al termine del servizio, di  modificare i dati pubblicati nella bozza di foglio di servizio relativi ai dati di fine servizio e arrivo;

Controlli   

Le forze dell’ordine possono accedere ai fogli di servizio per le verifiche su strada tramite un codice identificativo  cosi come previsto dall’articolo 6 comma 2:  Il conducente, in occasione del controllo su strada da parte degli organi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunica agli stessi il codice identificativo del foglio di servizio e ne esibisce copia, su richiesta degli stessi, anche in modalità digitale.

Se, per comprovati malfunzionamenti dell’applicazione informatica, non è possibile la compilazione, da parte del conducente o del vettore, di un foglio di servizio ai sensi degli articoli 4 e 5 o l’aggiornamento dei relativi dati, il conducente provvede a compilare un foglio di servizio in formato cartaceo, redatto secondo il formato dell’Allegato 4, e ne tiene copia all’interno della vettura. Il malfunzionamento è accertato dagli organi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al momento del controllo

Consultazione

i Comuni e il Centro Elaborazione Dati del Ministero possono monitorare le operazioni per fini amministrativi.

I fogli di servizio cartacei redatti in data antecedente all’entrata in vigore del  decreto sono conservati a bordo in originale per un periodo di quindici giorni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n.21.

Decreto_Interministeriale numero 226 del 26 ottobre 2024_e_Allegati

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