Medie strutture di vendita: normativa; novità; requisiti e sanzioni – Regione Campania.

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Si definiscono medie strutture di vendita ai sensi dell’articolo 23 comma 1 lettera f della Legge regionale n. 7 del 21 Aprile 2020 gli esercizi commerciali che hanno una superficie di vendita compresa tra:

  • 151 e 1500 mq per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
  • 251 e 2500 mq per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000

Esse, inoltre, possono essere essere classificate in base al settore merceologico in alimentari e non alimentari.

Normativa

La normativa nazionale di riferimento è il d.lgs 114/1998 mentre quella regionale è la LR n.7/2020, meglio conosciuta come Testo Unico sul Commercio (TUC).

Le medie strutture di vendita sono disciplinate dalla legge regionale all’articolo 27. In base alle dimensioni ed al settore merceologico inoltre vanno applicate anche le disposizioni del DPR 151/2011 e la normativa sanitaria.

L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento della sede sono soggette ad autorizzazione. L’istanza va presentata al SUAP del Comune ove si intende avviare l’attività che ai sensi del comma 2 dell’articolo 27 deve concludere il procedimento entro 60 giorni, nel caso in cui sia richiesto anche il titolo edilizio i termini possono essere ampliati fino a 75 giorni, decorsi i termini senza l’adozione di provvedimento espresso si applica l’istituto del silenzio assenso. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da:

  1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
  2. Relazione illustrativa sull’iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
  3. Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l’insediamento intende svolgere nel contesto socioeconomico dell’area;
  4. Studio sull’impatto della struttura sull’apparato distributivo dell’area di attrazione commerciale (non obbligatorio per medie strutture con superficie inferiore a 1.000 mq)
  5. Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d’uso di aree e locali;
  6. Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazione nonché di gestione (tre anni);
  7. Studio dell’impatto ambientale (non obbligatorio per medie strutture con superficie inferiore a 1.000 mq)
  8. Studio dell’impatto dell’intervento sul traffico;
  9. Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla struttura; (non obbligatorio per medie strutture con superficie inferiore a 1.000 mq)
  10. Piano di massima dell’occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazione di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi, nonché del piano di pubblicizzazione delle ricadute occupazionali dell’intervento;
  11. Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali;
  12. Piano di utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per i nuovi edifici commerciali;
  13. Piano di attuazione del codice del consumo;
  14. Impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti (non obbligatorio per medie strutture con superficie inferiore a 1.000 mq).

La domanda di autorizzazione oltre ai documenti sopra riportati, per le medie strutture con superficie lorda superiore ai 400 mq deve essere corredata o si SCIA antincendio ai sensi dell’allegato I del DPR 151/2011 o della documentazione necessaria per l’ottenimento. Per le attività del settore alimentare va allegata inoltre anche la SCIA sanitaria.

Le novità

La legge regionale n. 20 del 16 ottobre 2025, entrata in vigore dal 18 ottobre ha introdotto alcune novità per le medie strutture di vendita.

Nello specifico è stato aggiunto all’articolo 27 il comma 6 bis che stabilisce che le medie strutture di vendita del settore non alimentare possono vendere anche prodotti alimentari per una superficie massima pari al 10% della superficie di vendita autorizzata. L’altra modifica prevista è stata fatta al comma 7 sempre dell’articolo 27 e stabilisce che in caso di subingresso per morte in una media struttura di vendita alimentare il subentrante se non in possesso dei requisiti professionali richiesti deve acquisirli entro e non oltre 12 mesi dal subentro e nelle more può continuare ad esercitare nominando un preposto.

I Requisiti personali e strutturali

Per poter avviare una media struttura di vendita il titolare ed i suoi eventuali soci devono possedere i requisiti morali previsti dall’articolo 71 commi 1;2;3;4;5 del D. Lgs. 59/2010, se si tratta di una media struttura del tipo alimentare deve essere, inoltre, indicato il preposto che risulta essere in possesso di uno dei requisiti previsti dai commi 6 e 6 bis dell’articolo 71 del D. Lgs 59/2010.

Le medie strutture di vendita oltre ai requisiti personali devono anche essere dotati delle seguenti caratteristiche strutturali:

  1. Almeno un servizio igienico per ogni sesso e per persone con disabilità
  2. Se la superficie di vendita supera i 1.000mq all’interno dello stesso contesto deve essere presente uno dei seguenti servizi:
  • Un’attività artigianale
  • Un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
  • Un’attività di servizio per la clientela (agenzia di viaggio/parafarmacia)
  • Uno spazio sorvegliato per l’intrattenimento dei bambini
  • Un Centro cura per la persona.
  1. Piano smaltimento rifiuti

Inoltre, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 7/2020 le medie strutture di vendita devono essere dotate di parcheggi secondo i criteri stabiliti dall’allegato C ovvero:

MA/M: media struttura alimentare e non alimentare deve avere un parcheggio pari al prodotto 1,5xla superficie (esempio struttura di 1000mq l’area parcheggio deve essere pari ad 1,5×1000=1500 mq)

ME: media struttura non alimentare deve avere un parcheggio pari al prodotto 1,0xla superficie (esempio struttura di 1000mq l’area parcheggio deve essere pari ad 1,0×1000=1000 mq).

La legge regionale n. 20 del 16 ottobre 2025 anche per la questione degli spazi da adibire a parcheggi ha apportato una modifica sostanziale, infatti, è stato introdotto all’articolo 35 il comma 7 che consente agli esercizi commerciali ubicati nelle zone omogenee A, come definite dall’articolo 2 del DM 1444/68, di garantire il parcheggio alla propria clientela mediante apposite convenzioni con parcheggi privati andando in deroga anche ai coefficienti stabiliti dall’allegato C.

Gli altri criteri strutturali da rispettare sono quelli delle aree di movimentazione merci e uso pubblico che devono avere ognuna una dimensione minima pari a 0,03xla superficie (esempio struttura di 1000mq l’area parcheggio deve essere pari ad 0,03×1000=30 mq, quindi devono essere previste due aree di 30 mq una per la movimentazione delle merci e una per l’uso pubblico).

SANZIONI

Apertura di media struttura di vendita senza autorizzazione: violazione agli articoli 27 c. 2 e 145 c.2 sanzione amministrativa da 2.500€ a 15.000€ PMR 5.000€ autorità amministrativa competente Comune ove è avvenuta la violazione. Sanzione accessoria ordinanza di cessazione dell’attività.

perdita dei requisiti morali e professionali: violazione agli articoli 27 c. 2 e 145 c.2 sanzione amministrativa da 2.500€ a 15.000€ PMR 5.000€ autorità amministrativa competente Comune ove è avvenuta la violazione. Sanzione accessoria ordinanza di cessazione dell’attività.

Ampliamento merceologico o dimensionale: violazione agli articoli 27 c. 2 e 145 c.3 sanzione amministrativa da 2.500€ a 15.000€ PMR 5.000€ autorità amministrativa competente Comune ove è avvenuta la violazione. Sanzione accessoria ordinanza di cessazione dell’attività.

Mancato esposizione dei prezzi: violazione agli articoli 38 e 145 c.5 sanzione amministrativa da 500€ a 3.000€ PMR 1.000€ autorità amministrativa competente Comune ove è avvenuta la violazione.

Mancato esposizione degli orari: violazione agli articoli 39 e 145 c.5 sanzione amministrativa da 500€ a 3.000€ PMR 1.000€ autorità amministrativa competente Comune ove è avvenuta la violazione.

Mancato rispetto della vendita sottocosto: violazione agli articoli 41 e 145 c.6 sanzione amministrativa da 500€ a 3.000€ PMR 1.000€ autorità amministrativa competente Comune ove è avvenuta la violazione.

Mancato rispetto della vendita di liquidazione: violazione agli articoli 42 e 145 c.6 sanzione amministrativa da 500€ a 3.000€ PMR 1.000€ autorità amministrativa competente Comune ove è avvenuta la violazione.

Mancato rispetto della vendita di fine stagione: violazione agli articoli 43 e 145 c.6 sanzione amministrativa da 500€ a 3.000€ PMR 1.000€ autorità amministrativa competente Comune ove è avvenuta la violazione.

Mancato rispetto della vendita promozionale: violazione agli articoli 44 e 145 c.6 sanzione amministrativa da 500€ a 3.000€ PMR 1.000€ autorità amministrativa competente Comune ove è avvenuta la violazione.

Le medie strutture di vendita ai sensi dell’articolo 145 c.7 sono dichiarate decadute se non iniziano l’attività entro 12 mesi dalla data del rilascio dell’autorizzazione.

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