Medico al cellulare ed esimenti.

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Qualora un medico, alla guida di un’autovettura, abbia utilizzato un telefono cellulare, non dotato di auricolare né in modalità vivavoce, la circostanza che abbia risposto a una telefonata urgentissima del proprio diretto superiore, il quale intendeva ricevere informazioni su un paziente in pericolo di vita, non è idonea a escludere la responsabilità per la violazione amministrativa, posto che, trattandosi di una chiamata in entrata, non sono configurabili lo stato di necessità, nemmeno in forma putativa, o l’adempimento del dovere. Questo è sancito dalla previsione della pronuncia Cass. civ. Sez. VI – 2, 08/10/2014, n. 21266.

Ritiene il Collegio che lo svolgimento argomentativo dei mezzi in esame non sia congruo rispetto alla denunziata violazione di norme di legge, atteso che le censure sono strutturate in modo da stimolare, da parte della Corte, un approccio fattuale alle emergenze di causa – non consentito in sede di legittimità – al fine di valutare se, nel caso concreto, quella determinata situazione potesse giustificare la condotta di guida della ricorrente, non considerando dunque che la valutazione se una condotta sia necessitata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 4, impinge in un giudizio di fatto di esclusiva pertinenza del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, sia stato congruamente motivato; va sul punto messo in rilievo che il ricorso non prende in esame le pur compiute argomentazioni poste a base della decisione del giudice del gravame, al fine di giustificare il giudizio di non idoneità della condotta della ricorrente a fronte del sopraggiungere di una telefonata e, per altro verso, introduce inammissibilmente un diverso profilo di censura rispetto a quelli che – stando all’analitica ricostruzione degli antefatti processuali contenuta nel ricorso – erano stati i motivi dell’appello, adducendo la sussistenza di uno stato di necessità quanto meno putativo (così Cass. n. 16715 del 2013 e Cass. n. 29390 del 2011). Il giudice di merito, infatti, nel ritenere insussistente la dedotta esimente riconducibile allo stato di necessità prospettato dalla ricorrente (motivato dall’urgenza di dovere rispondere al cellulare perchè si trattava del suo superiore, Dott. P., che chiedeva informazioni circa lo stato di una paziente in pericolo di vita) ha adottato una motivazione assolutamente logica, asserendo che la opponente non poteva conoscere il contenuto delle richieste che le sarebbero pervenute dal suo superiore e che ove fosse stata a conoscenza della possibilità di ricevere telefonate relative a pazienti gravi, avrebbe dovuto predisporre le condizioni per rispondere con auricolare ovvero viva voce, così facendo buon governo dei principi di cui all’indirizzo giurisprudenziale costante di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 17479 del 2005 e Cass. n. 15195 del 2008), alla stregua del quale l’esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da “stato di necessità” ovvero da “adempimento del dovere” secondo la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 4 postula, in applicazione degli artt. 54, 51 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’avere agito in esecuzione di un ordine non macroscopicamente illegittimo, nonchè l’erronea persuasione di trovarsi in tali situazioni, persuasione provocata da circostanze oggettive”.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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