Quante volte è capitato o capita di imbattersi, durante un servizio, in cittadini che portano fuori dalla propria abitazione oppure a seguito di perquisizione del veicolo, una mazza da baseball.
Innanzitutto, la mazza da baseball è un bastone di legno massiccio oppure di metallo cavo utilizzato nel gioco del baseball per colpire la palla; detto questo vediamo se si può portare.
La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 21782 del 5 maggio 2017, ha ritenuto La mazza da baseball giocattolo non è un oggetto idoneo ad offendere e non è un’arma impropria.
La Suprema Corte, ha assolto l’imputato, poiché era stato ritenuto di aver commesso il reato di cui art. 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (porto di armi od oggetti atti ad offendere) per aver portato fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo, una mazza da baseball giocattolo in legno, il tutto rinvenuto nel baule del veicolo a seguito di una perquisizione, nonostante che la mazza in questione lunga quasi 60 cm, in legno, recando sulla stessa una squadra di calcio.
Tra l’altro il Tribunale lo aveva già assolto dal reato di cui sopra, poiché non veniva considerata un’arma oppure un oggetto atto ad offendere, perché si trattava di un oggetto di libera vendita.
La Suprema Corte affermava come da giurisprudenza consolidata che il porto di una mazza da baseball giocattolo oppure detto gadget del quale, per le circostanze di tempo e di luogo, andava senz’altro esclusa la potenzialità offensiva.
Di fronte a tale sentenza, (di cui si rispetta) aggiungerei una considerazione:
Sono fermamente convinto che una mazza da baseball, rientra sicuramente tra gli oggetti indicati di cui all’art.4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, ed il cui porto integra reato di cui sopra alla sola condizione che esso avvenga “ Senza giustificato motivo”. Così come affermato da (Sez. 1, 3 luglio 2003, n. 32269, PG in proc. Porcu, rv. 225116).
Quindi se gli operatori di polizia si imbattono in una situazione del genere, suggerisco di chiedere sempre il perché del porto o trasporto, magari nella perquisizione di cercare se vi è anche la palla e il guantone per giustificare.
Attenti però che se la mazza, viene rinvenuta nel baule, non si configura più il porto ma il trasporto.
Infatti la mazza da baseball, ritenuta arma impropria di cui all’art.4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve essere tenuta addosso o nel suo immediato raggio d’azione, pertanto sul veicolo, significa, sui sedili, sul pavimento, sul cruscotto, a fianco del sedile in condizioni tali da permettere il pronto impiego della l’arma.
Per mazza si intende un oggetto di legno o ferro con sezione non uguale, con una ‘testa’ più grossa e pesante in cima a un manico (dunque in posizione distale, come la clava o il randello).
È un oggetto che ‘nasce’ per colpire, come per esempio lo è una mazza da baseball, e pertanto è arma impropria.
Se la mazza non fosse di legno ma ferrata, si ha, con evidenza, un’ama propria punita ai sensi dell’art. 4 comma 1 Legge 18 aprile 1975 n. 110.