L’ordinanza n. 15894 del 2025 della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, interviene in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, con particolare riferimento all’utilizzo del sistema “Tutor” per l’accertamento del superamento dei limiti di velocità. Il ricorso era stato proposto dal Ministero dell’Interno – Prefettura di Genova contro una sentenza del Tribunale di Genova che, pur riconoscendo la regolarità della revisione degli strumenti di rilevazione, aveva applicato una soglia di tolleranza superiore a quella prevista dalla normativa vigente, derubricando le violazioni contestate a infrazioni meno gravi.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ribadendo che la tolleranza applicabile in sede di accertamento della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura impiegata – incluso il sistema “Tutor” (tecnicamente SICVe, Sistema Informativo per il Controllo della Velocità) – è pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h, come stabilito dall’articolo 345, comma 2, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Ogni diversa applicazione, come quella effettuata dal Tribunale, che aveva riconosciuto un margine più ampio non previsto dalla legge, risulta errata e contraria al diritto vigente.
La pronuncia si inserisce nel solco di una consolidata giurisprudenza secondo la quale anche il sistema “Tutor” è da considerarsi a pieno titolo uno strumento tecnico omologato per il controllo della velocità e, come tale, soggetto alle medesime regole applicabili agli altri dispositivi di accertamento automatico, incluse le disposizioni sulla tolleranza e sulla necessaria taratura periodica. La Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 2015, ha già chiarito che la taratura costituisce un requisito essenziale per la validità dell’accertamento e deve risultare dagli atti, pena l’annullamento del verbale.
Per le forze di polizia, questa decisione rappresenta un chiaro indirizzo operativo. Nei casi in cui si utilizzano sistemi di rilevamento come il Tutor, è imprescindibile indicare nei verbali la data e la validità della revisione o taratura dell’apparato e applicare correttamente la tolleranza strumentale prevista dalla normativa. Qualsiasi ampliamento discrezionale di tale margine, anche se motivato da presunte specificità del sistema utilizzato, è illegittimo e compromette la validità del procedimento sanzionatorio.
Ne deriva che l’azione accertativa deve sempre attenersi rigorosamente ai parametri tecnici previsti dalla normativa di settore. Per evitare future impugnazioni e annullamenti, è fondamentale che gli operatori di polizia stradale assicurino la piena conformità dei verbali non solo in termini di accertamento della condotta illecita, ma anche di completezza formale, inclusa la precisa indicazione dei dati tecnici relativi alla strumentazione impiegata. Il principio affermato dalla Suprema Corte contribuisce così a rafforzare la certezza del diritto e l’affidabilità dell’attività sanzionatoria amministrativa in materia di circolazione stradale.



