L’ ordinanza di chiusura temporanea dei cimiteri cittadini”, a causa dell’ emergenza COVID 19 non va sospesa , lo ha stabilito il Tar Veneto, sez. II, con decreto presidenziale del 21 aprile 2020, n. 205. Il pregiudizio lamentato (preclusione all’ esercizio del diritto di culto e accesso al sepolcro del interrotto dal momento dell’adozione dell’ordinanza del 19 marzo 2020) si è già ormai per la più gran parte (30 giorni) consumato, e il residuo periodo di chiusura del cimitero (ulteriori 13 giorni fino al 3 maggio), ove rapportato a quello già sofferto (30 giorni) e a quello pregresso di incontestato esercizio anche quotidiano del diritto ( il congiunto è deceduto nel l 2006), non appare di rilevanza temporale tale da aggravare in modo determinante il danno già patito,.
Nonostante il blocco degli uffici giudiziari la Giustizia Amministrativa si sta pronunciando con provvedimenti Monocratici Cautelari, sulle questioni emergenziali, infatti dal 19 marzo è entrato in vigore il d.l. 18/2020 (abrogativo, dell’art. 3 del d.l.11/2020). La nuova disposizione ha previsto che “I procedimenti cautelari, promossi o pendenti ……… sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo….”