L’ordinanza contingibile ed urgente la deve firmare il Sindaco.

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L’ordinanza contingibile ed urgente la deve firmare il Sindaco.

Ancora in tema di Ordinanze e di competenza alla loro sottoscrizione, il TAR Toscana, con sentenza n°164 del 1/2/2019, ci ricorda che le potestà di incisione nei diritti e negli interessi dei terzi, con strumenti contingibili e urgenti appartiene al sindaco e non ai dirigenti.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del territorio del Comune ha intimato ad un parroco: “di cessare l’attività di accoglienza di persone comunitarie ed extracomunitarie, effettuata nei locali della Parrocchia oggetto di verifica di idoneità da parte di Polizia municipale, VV.FF., e USL Toscana Centro, in quanto gli stessi locali non sono risultati idonei a tale funzione come risulta dai verbali sopraindicati”; e ciò per “ragioni sanitarie, impiantistiche e di sicurezza a fronte della consistenza presenza di persone comunitarie ed extra comunitarie all’interno dei locali della parrocchia” e “considerata l’esistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza al fine della tutela della privata incolumità”.

Ritiene il Collegio che la causa del potere esercitato trovi fondamento nella necessità di far fronte nell’immediato ad una situazione ritenuta di eccezionale pericolo per pubblica incolumità. “Invero, che non si tratti di un atto di normale gestione di competenza dirigenziale, risulta dall’espresso richiamo contenuto nel provvedimento alla contingibilità e urgenza e alla necessità di tutela della “privata” (o pubblica non fa differenza, trattandosi di tutelare una collettività indistinta di persone) incolumità. Né, peraltro, a fondamento del potere esercitato vengono citate nel provvedimento norme specifiche in materia di edilizia e descritte le relative violazioni, venendo invece richiamate generiche ragioni sanitarie, impiantistiche e di sicurezza, che sembrano anch’esse evocare l’esercizio del potere extra ordinem riconosciuto al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, per far fronte ad imprevedibili contingenze. Peraltro, se si fosse trattato di gestione del servizio edilizia come sostenuto dal Comune, il dirigente avrebbe dovuto seguire la normale procedura propria dei procedimenti edilizi, previa contestazione delle difformità dell’immobile rispetto alle norme edilizie o igienico-sanitarie, o rispetto ai titoli legittimanti. Il procedimento avrebbe dovuto quindi seguire il suo normale corso previa comunicazione di avvio e assicurando tutte le garanzie partecipative, mettendo la Parrocchia anche in grado di presentare eventuale istanze di sanatoria”.

In sintesi, l’atipicità del modulo procedimentale adottato attesta la natura extra ordinem dell’ordinanza, che avrebbe potuto essere assunta solo dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000.

Annullato per incompetenza il provvedimento impugnato, sono rimaste assorbite le rimanenti censure.

Pronuncia equilibrata e ragionevole quella del TAR qui in epigrafe; atteggiamento defensoriale dell’Amministrazione che lascia qualche perplessità…. Quando viene attaccato il vizio di incompetenza (e vi è coesione tra il soggetto che ha adottato l’atto e quello che sarebbe competente) si tenta la sanatoria, di cui all’articolo 7 della L.249/1968 secondo cui: “Alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale”. Questa è una strategia elementare che, se non messa in campo, reca ragioni sottese che non conosciamo.

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