La disabilità consistente nella mancanza della vista, ove non associata ad altra patologia che comprometta la deambulazione (capacità di deambulazione impedita), non costituisce presupposto per l’assegnazione dell’area di sosta personalizzata e prevedendo alcune disposizioni circa la realizzazione e la manutenzione della segnaletica per gli spazi di sosta personali.
Lo dice il TAR Catania, con la sentenza 13 giugno 2013, n. 1732.
L’art. 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada, infatti, prevede due distinti istituti finalizzati ad agevolare la mobilità delle persone invalide:
- l’autorizzazione in deroga (c.d. contrassegno invalidi) disci plinata dai commi 2°, 3° e 4° dell’art. 381 citato;
- l’assegnazione di spazi di sosta personali (nella sussistenza dei requisiti previsti dal 5° comma della medesima norma, tra cui la “particolare condizione d’invalidità”).
Il Comune di Messina, nel caso di specie, ha ritenuto di limitare la concessione dei predetti spazi ai soli soggetti con impedita capacità di deambulazione, nella corretta attività discrezionale finalizzata all’individuazione de i soggetti con “ particolare condizione di invalidità” e nel contemperamento dei diversi interessi di tutti i soggetti coinvolti.
Per cui il TAR Catania ha ritenuto legittima la determina dirigenziale avente ad oggetto: “Procedura per l’assegnazione di spazi di sosta personalizzati per invalidi in zone ad alta densità di traffico”, che ha escluso i soggetti non vedenti.
P.A.sSiamo
di Marco Massavelli