Informativa interdittiva antimafia – per la sua natura cautelare e preventiva – non necessita di prove ma solo di indizi

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Il Consiglio di Stato, sezione terza, con sentenza n. 2290 del 5/5/2014,ha statuito che: “L’informativa prefettizia non si collega a fatti ed attività oggetto di approfondimento d’ordine penale, essendo diversi i parametri di valuTAzione sul piano amministrativo, bensì a numerosi e svariati elementi.

 

Trattasi di un complesso variegato di indizi, collegamenti societari, intrecci imprenditoriali ed economici, contatti e frequentazioni ed, in definitiva, di tutti gli elementi che, prescindendo dalle singole circostanze, rendono plausibile e giustificano l’adozione dell’interdittiva quale specifica misura di tutela anticipata, volta a prevenire e/o stroncare ogni possibile “inquinamento” delle imprese, degli appalti pubblici e, quindi, dell’attività della P.A., posto in essere notoriamente anche attraverso operazioni apparentemente legittime, ma fittizie e tipiche delle organizzazioni mafiose”.

VINCENZO SMALDONE

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