Le sanzioni paesaggistiche e la loro natura ripristinatoria: effetti.
La giurisprudenza del Consiglio -da ultimo Consiglio di Stato Sez. VI, Sent. Sentenza del 30-06-2023, n. 6380- è costante nel ritenere che le violazioni relative alla tutela del vincolo paesistico-ambientale (art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che peraltro non consente la cd. sanatoria paesaggistica tramite il pagamento di una somma pecuniaria in caso di opere che comportano aumenti di volumetria) prevedono la sanzione pecuniaria come alternativa alla sanzione di carattere reale della rimozione dell’opera realizzata senza autorizzazione paesaggistica, rimettendo la scelta tra le due all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo (Cons. Stato Sez. IV, 31 agosto 2017, n. 4109; Sez. VI, 8 gennaio 2020, n. 130). Dunque, la sanzione è delineata non come mera sanzione pecuniaria, ma come sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante; proprio in funzione della sua natura di carattere ripristinatoria alternativa alla demolizione viene ragguagliata “al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione” e, in base all’art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 , le somme “sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate”. Pertanto, come in generale per le sanzioni pecuniarie in materia edilizia, tali sanzioni pecuniarie non hanno carattere punitivo, con la conseguenza che sono sottratte al principio della responsabilità personale dell’autore della violazione, di cui alla L. n. 24 novembre 1981, n. 689, mentre la natura ripristinatoria le rende trasmissibili agli eredi come già affermato per le sanzioni pecuniarie in materia edilizia sostitutive di interventi di carattere ripristinatorio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2018, n. 2155; id., sez. V, 15 aprile 2013, n. 2060). Ne consegue che, trattandosi di sanzioni pecuniarie sostitutive di una misure ripristinatoria di carattere reale, alle quali per consolidata giurisprudenza non si applica la L. n. 689 del 1981 (cfr. Cons. Stato Sez. VI 20 ottobre 2016, n. 4400) esse sono trasmissibili agli eredi (Cons. Stato, VI, 15aprile 2015 n. 1927), in quanto, pur se di carattere pecuniario, partecipano della medesima natura di ricomposizione dell’ ordine urbanistico della legalità violata e di soddisfazione del prevalente interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio.