Il TAR Lazio con sentenza n. N. 10869 de 25 settembre 2020 ha ribadito che il proprietario di un immobile su cui insistono abusi edilizi deve comunque provvedere al suo ripristino anche se è del tutto estraneo agli abusi e non ha la disponibilità dell’immobile e non ha alcuna responsabilità diretta. il proprietario dell’immobile, dove insiste l’abuso, deve ritenersi passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, indipendentemente dall’essere o meno estraneo alla realizzazione dell’abuso, atteso che “il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di demolizione non è, infatti, l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, bensì l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico edilizia: sicché sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l’ordine ripristinatorio, ossia in virtù del diritto dominicale il proprietario, che il responsabile dell’abuso sono destinatari della sanzione reale del ripristino dei luoghi” (Cons. Stato Sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6983).
Affinchè Il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell’ordine di demolizione, non occorre stabilire se egli sia responsabile dell’abuso, poiché la stessa disposizione si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all’esecuzione dell’ordine di demolizione, senza richiedere l’effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità.
Rapporto tra:
pena pecuniaria e ripristino dello stato dei luoghi –
Ordine di demolizione e irrogazione sostitutiva della pena pecuniaria.
Con lo stesso ricorso la società proprietaria dell’immobile ha contestato anche la falsa applicazione dell’art. 33 co. 1 D.p.r. n. 380/01, nonché l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, per aver l’Amministrazione disposto la sanzione della demolizione e del ripristino, in luogo della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 comma 1 D.p.r. cit., a fronte di interventi di scarso rilievo, nonchè la falsa applicazione dell’art. 33 co. 2 d.p.r. n. 380/01 in relazione all’art. 3 L. n. 241/90 a mente del quale “qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere” Il Collegio, se ritiene in parte condivisibile l eccesso di potere per l ordine di demolizione delle parti interne, non è dello stesso avviso per una parte del fabbricato ed in particolare in riferimento alla modifica dell’altezza (edificio n. 1) ed alla apertura di vani e finestre (edifici n. 2 e 5), trattandosi di difformità idonee a modificare il prospetto dell’edificio.
Circa l’applicazione della pena pecuniaria si tratta di una previsione eccezionale e derogatorio in quanto la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall’Amministrazione competente solo nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione, fase esecutiva nella quale deve essere il privato interessato a dedurre e provare, in modo rigoroso, la situazione di pericolo di stabilità del fabbricato e l’obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme. E pertanto rigetta il terzo motivo mentre accoglie in parte il secondo.
sentenza tar Lazio – seconda sez- 10869:2020