Le linee guida del Garante Privacy, per una corretta gestione dei dati soggetti agli obblighi di trasparenza, ai sensi del D.Lgs n°33-2013.

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L’articolo 3 del D.Lgs n°3372013 prescrive che:  “Tutti  i  documenti,  le  informazioni  e  i  dati  oggetto  di pubblicazione obbligatoria ai  sensi  della  normativa  vigente  sono pubblici  e  chiunque  ha   diritto   di   conoscerli,   di   fruirne gratuitamente,  e   di   utilizzarli   e riutilizzarli   ai   sensi dell’articolo 7”.  Il Legislatore si pose, immediatamente, il dubbio del confine tra trasparenza e privacy, ponendo una norma di contenimento del diritto di accesso civico già nel testo dell’articolo 4, a mente del quale: “1. Gli obblighi di pubblicazione dei  dati  personali  diversi  dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196, comportano la  possibilita’  di  una  diffusione  dei  dati  medesimi attraverso siti istituzionali, nonche’ il  loro  trattamento  secondo modalita’ che ne consentono la indicizzazione e la  rintracciabilita’ tramite i motori di ricerca  web  ed  il  loro  riutilizzo  ai  sensi dell’articolo 7 nel rispetto dei principi sul  trattamento  dei  dati personali.  2. La pubblicazione  nei  siti  istituzionali,  in  attuazione  del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di  indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche’ a dirigenti titolari degli organi amministrativi  e’  finalizzata  alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra  una  finalita’ di rilevante interesse pubblico  nel  rispetto  della  disciplina  in materia di protezione dei dati personali.  3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre  la  pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti  che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi  del  presente  decreto  o sulla base di specifica previsione  di  legge  o  regolamento,  fermi restando  i  limiti  e  le  condizioni  espressamente   previsti   da disposizioni di  legge,  procedendo  alla  anonimizzazione  dei  dati personali eventualmente presenti.  4. Nei casi in cui norme di legge o di  regolamento  prevedano  la pubblicazione di  atti  o  documenti,  le  pubbliche  amministrazioni provvedono  a  rendere  non  intelligibili  i  dati   personali   non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili  rispetto alle specifiche finalita’ di trasparenza della pubblicazione.   5. Le notizie  concernenti  lo  svolgimento  delle  prestazioni  di chiunque  sia  addetto  a  una  funzione  pubblica  e   la   relativa valutazione   sono   rese   accessibili    dall’amministrazione    di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei  casi  previsti dalla legge, le notizie concernenti  la  natura  delle  infermita’  e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione  dal lavoro,  nonche’  le  componenti  della  valutazione  o  le   notizie concernenti il rapporto  di  lavoro  tra  il  predetto  dipendente  e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto  legislativo  n.  196 del 2003.  6. Restano fermi i  limiti  alla  diffusione  e  all’accesso  delle informazioni di cui all’articolo 24, comma  1  e  6,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati  di  cui all’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di quelli previsti dalla normativa europea  in  materia  di  tutela  del segreto statistico e di quelli che  siano  espressamente  qualificati come riservati  dalla  normativa  nazionale  ed  europea  in  materia statistica, nonche’ quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 7. Al fine di assicurare la trasparenza degli  atti  amministrativi non soggetti agli  obblighi  di  pubblicita’  previsti  dal  presente decreto, la Commissione di cui all’articolo 27 della legge  7  agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del  bilancio dello Stato. 8. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto  i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web”.

Il bilanciamento dei due concorrenti diritti (trasparenza><privacy) non è cosa facile, nemmeno al cospetto di una norma siffatta. Peraltro, la gestione della stessa è condivisa, quanto a linee guida, dall’ANAC e dal Garante Privacy.

Per agevolare il lavoro dei responsabili per la trasparenza, quest’ultimo ha pubblicato delle interessanti “linee guida” che qui in allegato, pubblichiamo.

Pino Napolitano

 

P.A.sSiamo

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