Le circolari (interpretative) sono impugnabili?

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Interessante decisione Tar Lazio Roma, sez. III quater, 03/08/2021 sull’impugnabilità delle circolari amministrative, in genere, e, più in particolare, delle circolari cd interpretative.

Osserva il Collegio che le circolari amministrative sono atti diretti agli organi ed uffici periferici ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all’Amministrazione, con la conseguenza che i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata; ne discende, “a fortiori”, che una circolare amministrativa “contra legem” può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione (ex plurimis: Cons. Stato n. 3877/2010).

Pertanto la circolare interpretativa può essere qualificato come atto a valenza generale, privo, ex se, di idoneità lesiva, e come tale impugnabile solo unitamente ad altro atto concretamente lesivo che, nel caso in esame, non sussiste (ex multis: TAR Roma n. 4658/2020).

Ora, come è noto, uno dei presupposti di ammissibilità di ogni ricorso giurisdizionale amministrativo è che (anche) la lesione lamentata sia concreta e attuale, vale a dire che non può essere eventuale o potenziale e deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso che in quello della decisione.

Motivo per il quale il Collegio precisa che, ai fini dell’onere di diretta impugnazione del provvedimento, il requisito dell’attualità della lesione dell’interesse dedotto in giudizio va accertato in concreto, con riferimento, cioè, all’entità e alle modalità dell’incidenza effettuale, e non semplicemente ipotetica ed eventuale, dell’atto nella sfera giuridica del ricorrente.

Vale a dire che, in sintesi, può avere titolo a che un giudice amministrativo si pronunci sul merito di un ricorso soltanto chi faccia valere una lesione recata in modo diretto e attuale a un proprio interesse personale e attuale, protetto dall’ordinamento, e abbia un interesse – anch’esso personale e attuale – alla pronuncia richiesta.

In conclusione, la circolare c.d. interpretativa, è atto mediante la quale il Ministero esprime esclusivamente un parere, non vincolante, per gli uffici oltre che per la stessa autorità che l’ha emanata e per il giudice.

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