La Corte di Cassazione Sez. VI con sentenza del 7.10.2022, n. 38062 ha confermato la sentenza dellaLa Corte di appello di Trento- Sezione distaccata di Bolzano che aveva condannato gli imputati per rivelazione del segreto d’ufficio e la divulgazione, o meglio per la messa a disposizione del contenuto della bozza di un disciplinare di gara – La bozza del documento fu “salvata” e “girata” dal dipendente pubblico sul computer portatile del suo compagno che effettuava alcune modifiche poi confermate nell’atto definitivo. L’orientamento della Corte prendendo le mosse dalla disciplina del segreto d’ufficio per l’impiegato pubblici delineata dal d.P.R. n. 3 del 1957, come sostituito dalla legge 241 del 1990, art. 28 in quanto, Il file del disciplinare, ancora in fase di bozza, era da ritenersi coperto dal segreto di ufficio per la normativa prima richiamata. Per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto” condizioni, queste, che riconducono la rivelazione delle notizie in esame nella sfera applicativa dell’art. 326 cod. pen.
Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione di “notizie d’ufficio”, le quali debbono rimanere segrete “assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste“
La notizia era stata messa a disposizione dall’imputata ad altro soggetto in forma del tutto privata, non seguendo nessun iter amministrativo prima della pubblicazione del bando, quando nessun diritto di accesso era configurabile; senza alcuna giustificazione lecita.
Il reato di cui all’art. 326 cod. pen. contempla la condotta di rivelazione – o di agevolazione della conoscenza – della notizia d’ufficio, destinata a rimanere segreta, posta in essere dal pubblico ufficiale, o dall’incaricato di un pubblico servizio, in violazione dei doveri inerenti alle funzioni o al servizio ovvero abusando delle sue qualità. Si tratta di un reato proprio, di pericolo concreto (Sez. 6, n. 49526 del 03/10/2017, Greco, Rv. 271565), atteso che, ai fini della sua sussistenza, non si richiede che si verifichi un danno effettivo al bene giuridico tutelato, da individuarsi nel buon funzionamento della pubblica amministrazione attraverso il dovere di fedeltà del funzionario. La colpevolezza in concorso nel reato dell’extraneus, è presa in esame quando quest’ultimo non si è limitato a ricevere la notizia, ma ha istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto (tra le tante, Sez. 6, n. 34928 del 17/04/2018, Guglielmo, Rv. 273786; Sez. 1, n. 5842 del 17/01/2011, Barranca, Rv. 249357).
Correttamente ha osservato la Corte come, da una parte, il reato previsto dall’art. 326, comma 3, cod. pen. si è consumato con la condotta di avvalimento da parte della imputata, in concorso con *, della notizia che doveva rimanere segreta, cioè con la messa a disposizione del disciplinare di gara e con il recepimento dello stesso da parte di ^^^^ e, dall’altra, come invece il reato di cui all’art. 353 bis cod. pen. si sia consumato attraverso l’attività compiuta successivamente al momento in cui la bozza del disciplinare fu posta a disposizione dello stesso *, e, in particolare, con la specifica attività, posta in essere dopo che sul disciplinare di gara furono apportate le modifiche, volta a fare in modo che dette modifiche fossero recepite turbando la liberta della procedura.
SENTENZA 38062 Anno 2022 CASSAZIONE VI


