Le attività di promozione turistica non vanno svolte su suolo pubblico.
Il Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 43 del 6 giugno 2019, tra l’altro, prescrive che “Ai fini della tutela del patrimonio artistico, storico e monumentale della Città, in luogo pubblico o aperto al pubblico è vietata l’attività di intermediazione e promozione di tour turistici, la vendita di biglietti per musei, teatri ed eventi culturali e turistici, la promozione di attività commerciali, di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché di ogni altra attività di impresa che non sia espressamente autorizzata e risultante dal titolo abilitativo” (art. 15, comma 3).
Contro questa norma insorgono innanzi al TAR del Lazio alcuni operatori del settore turistico, ovviamente deprivati di un cospicuo reddito da tale previsione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), con sentenza n°5476 del 3 maggio 2022, ha rigettato il ricorso dando continuità alla giurisprudenza che, proprio su questo tema e con inerenza al territorio capitolino, era stata propalata dal TAR del Lazio.
La Sezione seconda, difatti, si era già pronunciata sulla questione con la sentenza n. 6202/2016, confermata in sede di appello, ritenendo legittima la ricostruzione giuridico-normativa di Roma Capitale secondo cui: “l’attività cui si riferisce l’ordinanza (vendita diretta e/o intermediazione finalizzata alla promozione di tour turistici e vendita di biglietti per l’accesso a musei e siti di interesse storico, artistico e culturale), non appare esercitabile sul suolo pubblico esclusivamente sulla scorta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge della Regione Lazio n.13/2007 e del Regolamento regionale n. 19/2008, ma richiede anche una specifica autorizzazione da parte dell’ente locale. In tale senso, depongono sia l’esame letterale che quello sistematico delle disposizioni regionali le quali fanno esclusivo riferimento ai “locali di esercizio” (ad es. art. 35, comma 1, lett. e), ovvero ai “siti on line in caso di vendita di prodotti e-commerce” (cfr. l’art. 34, comma 4, della legge, nonché gli artt. 2, e 3, comma 2 del Regolamento regionale n. 19/2008). Pertanto, nell’ipotesi in cui lo svolgimento dell’attività di impresa in esame avvenga (anche o esclusivamente) sul suolo pubblico di pertinenza dell’ente locale, quest’ultimo risulta attributario, quantomeno, degli ordinari compiti di polizia amministrativa ovvero – sussistendo i presupposti della vera e propria “agenzia di affari” – di quelli disciplinati dal t.u.l.p.s., e trasferiti ai Comuni dal d.lgs. n. 112 del 1998 (art. 163)”. In quella sede, il Tribunale aveva rilevato come “l’esercizio del servizio in esame debba formare oggetto di specifica autorizzazione e/o licenza per poter essere espletato sul suolo pubblico comunale e che, nella fattispecie, le società ricorrenti ne siano allo stato prive”, invitando l’Amministrazione comunale ad esercitare le proprie competenze in materia di polizia amministrativa locale.
Ora, con l’adozione della disposizione regolamentare oggetto di impugnazione in questa sede, Roma Capitale ha esercitato le proprie competenze in materia assoggettando lo svolgimento delle attività in questione su suolo pubblico ad una specifica autorizzazione da rilasciare da parte dell’ente locale. La circostanza che non siano state disciplinate nel suddetto Regolamento le condizioni e i requisiti necessari ai fini del rilascio della specifica autorizzazione non consente di ritenere l’illegittimità della suddetta previsione regolamentare anche perché la stessa non vieta alle ricorrenti di presentare istanza per ottenere l’autorizzazione suddetta ed eventualmente contestare il diniego opposto ovvero le condizioni prescritte.
Le censure svolte dalle ricorrenti con riferimento alla legittimità dell’azione amministrativa posta in essere da Roma Capitale devono, pertanto, ritenersi infondate in quanto l’Amministrazione comunale ha esercitato una propria competenza generale non interferendo con la disciplina regionale di settore.