Lavoro straordinario e giorni festivi: la Cassazione conferma la retribuibilità anche in assenza di autorizzazione formale

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Con Ordinanza n. 13661 del 21 maggio 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha fornito rilevanti chiarimenti in ordine alla retribuibilità delle prestazioni di lavoro straordinario rese dai dipendenti pubblici in regime di lavoro privatizzato, con particolare riferimento alle attività svolte nei giorni festivi.

La vicenda trae origine dalla domanda di alcuni dipendenti addetti alla vigilanza del Palazzo Reale di Caserta, che avevano chiesto il pagamento del lavoro straordinario, anche festivo, prestato sino al 31 dicembre 2017. La Corte d’Appello di Napoli aveva accolto solo parzialmente la domanda, riconoscendo il compenso per lo straordinario feriale, sulla base dell’organizzazione del servizio e dell’inserimento in banca ore, ma rigettando la pretesa economica relativa allo straordinario festivo, per difetto di autorizzazione espressa.

La Suprema Corte, in riforma della decisione impugnata, ha ribadito che la mancanza di una formale autorizzazione scritta al lavoro straordinario non esclude di per sé il diritto al relativo compenso, qualora la prestazione sia stata comunque resa non “insciente aut prohibente domino”, ossia con il consenso – anche tacito o implicito – del datore di lavoro.

In particolare, la Corte richiama due precedenti fondamentali:

  • Cass. civ., sez. lav., 27 luglio 2022, n. 23506, secondo cui la remunerabilità dello straordinario presuppone non un’autorizzazione formalistica, ma un vaglio preventivo di necessità e utilità della prestazione, da parte del dirigente responsabile;
  • Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 2023, n. 18063, la quale ha chiarito che per “autorizzazione” deve intendersi qualsiasi forma di consenso, anche non espresso in forma scritta, purché la prestazione non sia stata svolta all’insaputa o in violazione delle direttive datoriali.

L’Ordinanza n. 13661/2025 afferma dunque il principio per cui le attività svolte nei giorni festivi, se funzionali all’erogazione del servizio pubblico e compatibili con l’organizzazione del lavoro predisposta dal datore, devono ritenersi implicitamente autorizzate e dunque retribuibili, indipendentemente dalla presenza di un atto formale di autorizzazione.

In mancanza di chiare disposizioni organizzative e di una puntuale tracciabilità delle prestazioni, il datore pubblico rischia di vedersi riconoscere, in sede giurisdizionale, l’obbligo di pagamento anche in assenza di una formale autorizzazione, ove risulti comunque una tolleranza attiva o un’organizzazione di fatto che abbia imposto la presenza del lavoratore.

La decisione  della  Suprema Corte conferma l’orientamento volto a evitare soluzioni eccessivamente formalistiche e lesive del principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., richiamando le amministrazioni a un maggiore rigore gestionale e a una coerente formalizzazione dei meccanismi di autorizzazione del lavoro straordinario

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