L’attività di produzione di calzature con utilizzazione di mastici e colle: quale titolo abilitativosi richiede in riferimento alle emissioni in atmosfera?

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  1. Riferimenti normativi

L’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) è stata istituita per effetto del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (c.d. “Semplifica Italia” o “Decreto Semplificazioni”), come convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che all’articolo 23 ha delegato il Governo ad emanare entro il 10 agosto 2012 un Regolamento per disciplinare l’A.U.A., nel rispetto dei seguenti principi:

  • L’autorizzazione deve (avrebbe dovuto) sostituire ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
  • L’autorizzazione unica ambientale deve essere rilasciata da un unico ente;

Il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, e all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non deve comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

In attuazione del sopracitato decreto è stato emanato (naturalmente in netto ritardo rispetto alla tempistica prevista) il d.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, entrato in vigore il 13 giugno 2013: “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”.

  1. Che cos’è l’autorizzazione unica ambientale?

L’autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.), su istanza di parte, che incorpora in un unico titolo abilitativo, diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore.

Il d.P.R. individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall’A.U.A., alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome.

Il regolamento prevede l’accorpamento in un unico provvedimento autorizzativo, l’autorizzazione unica ambientale, della durata di 15 anni, dei seguenti titoli abilitativi:

  1. Autorizzazione agli scarichi idrici di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  2. Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  4. Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  5. Comunicazione o nulla osta sull’impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  6. Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  7. Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’A.U.A., come disciplinata nel Regolamento, si pone come strumento di semplificazione amministrativa, che risponde alla duplice esigenza di garantire la tutela dell’ambiente, riducendo, contestualmente, gli oneri burocratici a carico degli operatori — sia privati, che pubblici — determinando, conseguentemente, un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell’intero sistema autorizzativo. In tale ottica, le principali novità introdotte dal nuovo regime autorizzativo, concernono gli aspetti procedurali ed amministrativi del nuovo provvedimento autorizzativo, restando viceversa inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali.

Il Regolamento individua la Provincia — salvo diverse indicazioni previste dalle normative regionali — quale Autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’A.U.A., ribadendo il ruolo del Suap, quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, ai sensi del d.P.R. n. 160/2010.

  1. Quali le imprese che devono o possono richiederla?

L’A.U.A. è obbligatoria se si tratta di attività soggetta ad almeno una delle seguenti autorizzazioni:

  • Autorizzazione agli scarichi;
  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
  • Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

L’A.U.A. è facoltativa se si tratta di attività soggette:

  • Solo a comunicazioni;
  • All’autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera.

Nella seconda ipotesi, le imprese (facoltate) possono optare, per il regolare svolgimento dell’attività di che trattasi, tra l’A.U.A. e il titolo abilitativo richiesto dalla specifica normativa di settore.

  1. L’attività di produzione di calzature con utilizzazione di mastici e colle

In riferimento alle emissioni in atmosfera, quella di produzione di calzature con utilizzazione di mastici e colle, costituisce un’attività in deroga ai sensi dell’art. 272, comma 2, d.lgs. n. 152/2006,per cui:

«L’autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli … … Le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta».

L’attività di produzione di calzature costituisce una cd. attività in deroga, poiché l’utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g è ricompresa nell’Allegato IV, Parte seconda, lett. p), alla Parte quinta, d.lgs. n. 152/2006.

In tal caso,l’impresa può optare, per il regolare svolgimento dell’attività di che trattasi, tra l’A.U.A. e il titolo abilitativo richiesto dalla specifica normativa di settore, ai sensi dell’art. 273, comma 3, d.lgs. n. 152/2006.

In alternativa all’autorizzazione unica ambientale, il titolare puòalmeno quarantacinque giorni prima dell’installazione, inviare all’autorità competente (per il tramite del S.U.A.P.) una domanda di adesione all’autorizzazione generale corredata dai documenti prescritti.

La domanda di adesione individua specificamente gli impianti e le attività a cui fare riferimento nell’ambito delle autorizzazioni generali vigenti.

L’autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall’autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione regionale di cui all’articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

Alla domanda di adesione può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio prevista all’articolo 269, comma 6, che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa. La procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento.

Resta, comunque, fermo l’obbligo di sottoporre lo stabilimento alle autorizzazioni previste all’articolo 269 in caso di modifiche relative all’installazione di impianti o all’avvio di attività non previsti nelle autorizzazioni generali.

L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all’adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.

Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.

  1. La disciplina sanzionatoria

Il gestore dell’impiantoche svolge un’attività in deroga, ai sensi dell’art. 272, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, quale quella di produzione di calzature con utilizzazione di mastici e colle, in mancanza dell’autorizzazione unica ambientale o, in alternativa, della comunicazione di cui all’art. 272, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, è sanzionato, per effetto dell’articolo 279, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, con la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 1.000 euro a 10.000.

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