Anche incarichi aggiuntivi per i dirigenti della polizia municipale e dell’avvocatura.

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A norma del comma 221 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) “Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonche’ al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo   di garantire la maggior flessibilita’ della figura dirigenziale nonche’ il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento   degli incarichi dirigenziali puo’ essere attribuito senza alcun vincolo di esclusivita’ anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale. Per la   medesima   finalita’,   non   trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale”.

Come interpretare questa norma? Forse si tratta di una volontà del legislatore di contraddire le affermazioni dell’Autorità Nazionale anticorruzione, che affermò (parere 57/2014): “Colui che riveste il ruolo di Comandante della Polizia Locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell’esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessioni oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualificazione sussistendo un ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale” (parere rinnovato:  con l’orientamento n°19 del 10 giugno 2015 : “Sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo”).

Invero non credo si tratti di questo; al più si tratta di superare le affermazioni di alcune Leggi regionali (con riguardo ai dirigenti delle Polizie Municipali) e di notevoli approdi giurisprudenziali (con riguardo ai dirigenti delle avvocature comunali) che limitavano il campo degli incarichi attribuibili a tali professionalità (ex pluris, con riguardo ai dirigenti di Polizia Municipale, cfr art. 17 comma 2 L.R. Toscana n° 12/2006: “la funzione di comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all’interno dell’ente di appartenenza”).

Insomma, altri incarichi si, ma comunque a condizione che siano rispettate le cautele per evitare il conflitto, anche potenziale, di interessi.

Come si modulano questi aspetti confliggenti?

Redigendo un piano triennale di prevenzione della corruzione tanto più attento, quanto forte sia il desiderio di attribuire, al dirigente-comandante della polizia municipale, incarichi diversi da quelli meramente istituzionali.

Pino Napolitano

pino gennaio 2016

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2 Commenti

  1. alla c.a. del Dr Napolitano.
    Alla luce di quanto riportato nel parer ANAC n. 57/2014 e nell’orientamento n. 19 del 10-06-2015, Vi chiedo se al Dirigente Comandante della Polizia Municipale può essere attribuita anche la funzione di dirigente responsabile del Settore Avvocatura comunale, e se tale accorpamento di funzioni può essere causa di conflitto di interessi in un procedimento civile di risarcimento danni da sinistro stradale, ove il comandante della Polizia Municipale e del responsanbile del settore legale (in possesso di abilitazione alla pratica forense) viene autorizzato alla rappresentanza per conto dell’Ente.
    Grazie e cordiali saluti

    • Se dovessi rispondere in base alle contraddittorie indicazioni dell’ANAC, non saprei cosa dire. Ho una mia personale idea sulla questione: ritengo che il conflitto di interessi non riguarda il ruolo, in senso assoluto, ma il singolo procedimento nel quale si possano esercitare due interessi in conflitto. Insomma, il cumulo di incarichi non è oggetto in sé di conflitto di interessi ma lo diventa quando, in questioni concrete e caso per caso, lo stesso funzionario pubblico decide su un fatto per il quale egli stesso o suoi congiunti (etc.) abbiano un interesse. Poi, sul conflitto d’interessi, anche potenziale, decide il superiore gerarchico; pertanto, in caso di dubbi la questione va posta al PRC che può anche decidere di conservare il cumulo di incarichi al funzionario adottando misure specifiche di contenimento del rischio.

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