(di Luca Leccisotti – formatore EELL, Comandante Polizia Locale)
E’ acclarato che, dopo la fase istruttoria delle procedure negoziate svolte sui mercati elettronici delle pubbliche amministrazioni, prima dell’aggiudicazione è necessario eseguire la verifica dei requisiti. Questa fase è fondamentale in quanto ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice Appalti è previsto che l’aggiudicazione diventa efficace “soltanto” dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
In pratica se non viene istruita ed approvata la verifica dei requisiti (e cristallizzato il momento con un atto a valenza esterna), non può definirsi il contratto d’appalto, in quanto non efficace.
Per quanto riguarda le procedure aperte, ossia quelle in cui il valore d’appalto è oltre la soglia comunitaria, i requisiti ex art. 80 del Codice appalti vanno controllati tutti dalla stazione appaltante tramite la piattaforma AVCPASS dell’ANAC. Vige l’obbligo del controllo tramite detto sistema e non può essere derogabile.
Per gli acquisti di beni e servizi sotto-soglia e cioè fino ad € 221.000,00 IVA esclusa vi è una novità, non molto pubblicizzata ma che sta creando numerosi problemi, dopo l’entrata in vigore definitiva dello “Sblocca Cantieri” Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 .
Il comma 6bis dell’art. 36 del Nuovo Codice Appalti D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii., recita: “Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. omissis”
Quindi per quanto riguarda i mercati elettronici indicati dal comma 6 dello stesso articolo (la norma menziona unicamente il Mercato elettronico di Consip, ma ne sono abilitati tutti quelli delle regioni di riferimento) ogni operatore economico che si vuole iscrivere in un bando previsto dal mercato elettronico di riferimento, è il titolare della piattaforma che svolge i controlli ex art. 80 del Codice Appalti. La particolarità è che se un comune ha la propria piattaforma e la utilizza per le procedure negoziate quando il bene o servizio non è presente all’interno di esse, è onere del proprietario della piattaforma svolgere i dovuti controlli.
Passiamo al comma successivo, il 6ter dell’articolo 36. Molto particolare e fuorviante: Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.
Quali sono le novità:
- la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali
- ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis
Bene, onere della stazione appaltante è quello di verificare:
- requisiti economici e finanziari
- tecnico professionali
Naturalmente questi sono i particolari requisiti che ogni stazione appaltante è libera di richiedere nei suoi bandi.
Il problema nasce con la seconda parte del comma: qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis, la verifica dei requisiti generali è fatta dalla stazione appaltante.
Come fa a sapere la stazione appaltante se l’operatore X è stato sottoposto alla verifica a campione di cui al comma 6bis?
Questa è la criticità, in quanto non possiamo sapere a priori se l’operatore economico X è stato sottoposto alle verifiche a campione!
Quindi come si fa?
Abbiamo due possibilità:
- nella istanza di partecipazione alla nostra procedura negoziata predisponiamo una dichiarazione simile: L’operatore economico è stato oggetto di controlli a campione da parte del mercato elettronico di riferimento? Così facendo, sappiamo a priori se detta verifica dobbiamo farla noi o richiederla al gestore della piattaforma.
- Una volta individuato l’aggiudicatario, oltre alla verifica dei requisiti economici e tecnici, dobbiamo richiedere al gestore se ha effettuato controlli all’operatore economico in questione.
Fino a che i gestori dei mercati elettronici non creano sistemi per sapere in anticipo se i controlli sono stati fatti, abbiamo unicamente le possibilità sopra elencate per poter concludere l’istruttoria della procedura in linea con la normativa.