La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per illeciti compiuti in violazione delle norme sulla circolazione stradale, non viene esclusa qualora il titolo abilitativo venga conseguito dopo il fatto. Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 46337, depositata il 10 novembre 2014.
IL CASO La Corte d’appello di Bologna diminuiva, per effetto delle attenuanti generiche e del risarcimento del danno, la condanna inflitta ad un conducente in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. L’imputato che guidava una moto senza aver ancora conseguito la prescritta patente ma in possesso della sola autorizzazione all’esercitazione, procedendo in modo imprudente e non tenendo una velocità commisurata all’ora notturna, all’asfalto bagnato e alla presenza di traffico perdeva il controllo della moto che scarrocciando lo travolgeva causandogli lesioni letali. Avverso la decisione ricorre per cassazione l’imputato lamentando che incomprensibilmente era stata negata l’indagine peritale, doverosa ed utile che avrebbe consentito la completa ricostruzione degli accadimenti. Inoltre lamenta anche la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riduzione al minimo della pena e la disposta sospensione della patente di guida della quale l’imputato non era in possesso all’epoca degli accadimenti in quanto conseguita solo prima della pronunzia di condanna.
LA DECISIONE DELLA CORTE
Rigetta il ricorso ritenendo l’esistenza di elementi idonei a dimostrare la responsabilità senza alcuna incertezza. Gli Ermellini hanno considerato la potenza della moto, le incisioni sull’asfalto, l’orario notturno, la strada piuttosto trafficata e ben illuminata, la mancanza di tracce di frenata ma solo di incisioni sulla sede stradale, “in quanto ad un probabile tentativo di brusca frenata era seguita la perdita di controllo del mezzo e la caduta al suolo”. Tanto considerato ex art. 122 del codice della strada non esistevano le condizioni per l’esercitazione alla guida. Tale considerazione costituisce anche la base della determinazione della durata della sospensione della patente di guida che non è esclusa quando, come nel caso in esame, il titolo abitativo è conseguita dopo il fatto. Infatti dagli atti di polizia emerge che l’imputato era in possesso di patente, verosimilmente non appropriata rispetto al motoveicolo guidato. ” In ogni caso, la questione della sospensione è posta in termini meramente problematici e non assertivi dalla difesa. E d’altra parte difetterebbe interesse a ricorrere ove la patente non fosse stata mai conseguita, giacché la misura sanzionatoria non potrebbe, in tal caso, trovare esecuzione”.
LA SOSPENSIONE I giudici hanno confermato il principio enunciato a suo tempo dalle Sezioni Unite della Corte secondo cui “non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita e nè, tanto meno, può essere precluso all’imputato, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso” (Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002 Cc. – dep. 29/03/2002 – Rv. 221039). Però è doveroso sottolineare che quanto alla individuazione del veicolo in relazione al quale non è richiesta alcuna abilitazione, così come precisato dalle Sezioni Unite, bisogna por mente ad un veicolo la cui guida sia consentita del tutto liberamente, senza cioè la necessità di alcuna abilitazione o certificazione di idoneità (alla guida), come ad esempio la bicicletta fattispecie sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, nell’occasione appena ricordata, afferente proprio un’ipotesi di guida di una bicicletta.
MIMMO CAROLA