La sospensione dei termini di pagamento non si applica alla rateizzazione delle sanzioni pecuniarie per violazione al C.d.S., è di questo avviso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia di Stato che con circolare del 4 settembre 2020, in merito all’applicazione della sospensione dei termini di pagamento, ai sensi dell’articolo 103 comma 1 bis Legge 27/2020 convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ritiene che la norma sia tassativa ed individui caso per caso le fattispecie per le quali si applica la sospensione dei termini di pagamento e pertanto, tra i casi previsti, non vi è spazio per l’ammortamento dei procedimenti di rateizzazione concessi ai sensi dell’articolo 202 bis. C.d.S.
Pubblicità