La responsabilità per la mancata annotazione nel registro delle operazioni compiute incombe sulla persona titolare dell’autorizzazione di polizia.

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La responsabilità per la mancata annotazione nel registro delle operazioni compiute incombe sulla persona titolare dell’autorizzazione di polizia.

L’inosservanza dell’obbligo da parte del commerciante dell’annotazione nel registro previsto per le operazioni su oggetti preziosi usati, come imposto dall’art. 128, r.d. 18 giugno 1931, n.773, modificato dall’art. 10, L. 28 novembre 2005, n. 246, costituisce una violazione amministrativa, prevista dall’art. 17 bis dello stesso testo unico allo scopo di dare all’autorità di pubblica sicurezza la possibilità di controllare la circolazione delle cose usate e di valore. La responsabilità dell’annotazione è garantita dalla personalità dell’autorizzazione di polizia all’esercizio del commercio di cose antiche o usate, come prescritta dallo dello stesso testo unico, secondo cui le autorizzazioni di polizia non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge nei quali, comunque, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari e ottenere la approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l’autorizzazione. La licenza per il commercio di preziosi attiene ad un settore di estrema delicatezza ordinamentale, che giustifica la massima severità dell’Amministrazione.

Quando per lo svolgimento di una qualsivoglia attività sia richiesta una autorizzazione di pubblica sicurezza, la persona autorizzata, anche quando si avvalga di incaricati o dipendenti, non è esonerata dall’obbligo di “sorvegliare su quanto avviene nell’ufficio”, e se a ciò non provvede “risponde delle inosservanze alle prescrizioni commesse materialmente dai dipendenti” (Cass. pen. Sez. 1, n. 1460 del 21/06/1974 – dep. 13/02/1975). L’autorizzazione amministrativa ad avvalersi di un rappresentante tende, infatti, unicamente a disciplinare, nell’interesse pubblico, la esplicazione dell’attività commerciale, ma titolare resta comunque il rappresentato e gli obblighi del registro di cui all’art. 128 T.U.L.P.S. implicano comunque la responsabilità personale del titolare dell’autorizzazione. Identificata la condotta materiale e la qualità rivestita dall’agente, l’imputabilità soggettiva consegue in applicazione degli art. 3 e 6 della L. 689/81 (Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 04/07/2024) 03/06/2025, n. 14825)

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1 commento

  1. Va detto che la recente sentenza della Cass. Civ., interessante per quanto riguarda la responsabilità solidale del titolare di licenza di polizia ex art.6 legge 689/81, e’ riferita a fatti del 2012/2014 quando ancora non era in vigore la speciale normativa anche sanzionatoria sui compro oro ex dlgs 92/2017. Da allora la violazione del 128 tulps riferita alle licenze 127 tulps è contestabile solo in via residuale per operazioni su preziosi usati diverse da compravendita e permuta degli stessi.

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