La questione autovelox e la famosa barzelletta dell’avvocato di Gigi Proietti.

0
356
E’ ormai cosa nota che le recenti pronunce della Corte di Cassazione – quali pronunce di legittimità delle sentenze di giudici di merito – circa la corretta interpretazione delle norme del Codice della Strada in materia di accertamento della violazione del cosiddetto “eccesso di velocità” propendono, e con un orientamento consolidato, che solo l’omologazione conferisce all’accertamento dell’illecito  amministrativo una certezza e una veridicità tale da considerarlo legittimo nell’ambito delle previsioni del diritto della circolazione stradale.
La questione è ormai non più dibattuta.
I giudici di legittimità hanno ritenuto che approvazione di un dispositivo è cosa diversa dalla sua omologazione.
E che la seconda è necessaria per aversi nell’applicazione della punizione amministrativa il consolidato rispetto del principio di legalità.
La recente circolare del ministero dell’interno del 23 gennaio 2025 propone una soluzione all’italiana della questione
Ora due premesse sono fondamentali.
 La prima è di natura oggettiva e la seconda è di natura soggettiva
La premessa oggettiva
Per dare un commento corretto al contenuto di questa circolare bisognerebbe leggere il quesito proposto dal Ministero dell’Interno all’avvocatura dello Stato, onde evitare di scadere in un giudizio superficiale
È necessario però, ancora, fare riferimento al significato testuale delle due parole “approvazione” e “omologazione”
E per questo ho consultato l’enciclopedia-dizionario online della Treccani che riporta testualmente i seguenti significati
Approvazione sostantivo femminile
Consenso, giudizio favorevole. ad es. “dare la propria a. scritta”
Omologazione sostantivo femminile
Convalida, effettuata dall’autorità , di atti o fatti soggetti a una norma o a una determinata disciplina; per lo più nel linguaggio giuridico e sportivo.
Ad es. “l’o. di un concordato fallimentare”
Omologo
Corrispondente, per lo più nell’ambito di una classificazione applicata a due o più insiemi.
La predetta enciclopedia-dizionario online, senza voler fare alcuna pubblicità, propone anche il contenuto dei sinonimi e dei contrari. Confrontando i due termini appare che gli stessi non sono sinonimi.
Facendo una breve consultazione del codice e dei regolamenti di attuazione dello stesso parrebbe che un costruttore di “misuratori di velocità” debba sottoporre il suo prototipo a un procedimento di omologazione che passa attraverso delle commissioni ministeriali che valutano la legittimità della dell’operato della macchina in base a determinati elementi
Una volta ottenuta l’approvazione del prototipo – in doppio esemplare – il produttore può riprodurre pezzi simili al esemplare e oggi li pone in vendita con una dichiarazione di conformità.
Altra considerazione è tratta dal fatto che questa circolare ha una natura interna , a mo’ di indicazioni del Ministero alle Prefetture territoriali.
La premessa soggettiva
Nessuna contestazione e nessuna critica vuole essere mossa a chi svolge la funzione di avvocato e nello specifico a chi svolge l’ufficio di Avvocato dello Stato
Da questa seconda premessa non posso esimersi dall’inserimento in questo commento , di una dose minima di ironia ,quando nel leggere la circolare mi è venuta in mente la famosa barzelletta di Gigi Proietti sull’avvocato e sul contadino , che invito tutti quanti a cercare googolando o su YouTube.
Passiamo al commento della circolare e all’espressione del punto di vista dello scrivente quale utilizzatore del diritto della circolazione stradale
Il Ministero dell’Interno nel tentare di proporre una soluzione alle forze di Polizia Stradale ha intavolato un confronto con il Ministero competente e con l’avvocatura dello Stato
In particolare questo ultimo organo in sede consultiva avrebbe espresso un parere per tentare forse una soluzione….un po pasticciata!
Innanzitutto nel primo trafiletto riportato nella circolare ministeriale pare che l’Avvocatura Pubblica Centrale, non abbia colto la differenza e non abbia colto che nell’articolo 192 del regolamento di esecuzione attuazione al codice della strada il comma 2 è specificamente ed unicamente rivolto alla procedura di omologazione.
L’Avvocatura Generale, dopo attenta lettura della documentazione, ha prospettato, con parere espresso in data 18 dicembre 2024, la sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell’omologazione che dell’approvazione, divergendo queste “esclusivamente, ai sensi dell’art. 192 , commi 2 e 3, del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada, per un dato meramente formale, ossia che il citato regolamento abbia codificato, o meno, le caratteristiche fondamentali ovvero particolari prescrizioni in relazione ai detti strumenti di rilevazione della velocità”.
Dalla lettura attenta dei commi 2 e 3 dell’articolo 192 è evidente che il comma 2 tratta della omologazione e il comma 3 tratta della approvazione
Comma 3 art. 192 Regolamento
Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
Seppur dovesse essere considerato valido l’accostamento per similitudine , delle due procedure di approvazione e di omologazione, è evidente che la procedura di approvazione possa essere utilizzata solo quando è relativa ad elementi per il quale la disciplina regolamentare non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.
Voglio tralasciare , ed esimermi dà commenti, sulla questione riferita alla eventuale inammissibilità del Ricorso per Cassazione ex articolo 360 bis comma 1, punto1, poiché questa è questione da avvocati di competenza e di legali …..e non di Operatori di Polizia Stradale!
La parte che però mi creava maggiore disappunto ,è quella, laddove l’Avvocatura dello Stato suggerisce  quali sono i contenuti da inserire nelle memorie difensive.
È evidente che questa parte si rivolge agli uffici che curano il contenzioso nelle Prefettire. Ma nel momento in cui vi si volesse rivolgere anche ai responsabili delle Polizie Locali , che solitamente sono delegati a rappresentare l’amministrazione in giudizio innanzi ai Giudici di Pace, suggerisce che sarebbe…decisivo rappresentare in sede di giudizio “la piena omogeneità tra le due procedure, di omologazione e di approvazione, sostanziando la prospettazione con elementi, in particolare documentali, che non sono stati esaminati dalla Corte, in quanto non depositati nei relativi giudizi”. È necessario, al fine di prospettare in modo fondato la questione e non incorrere in eventuali pronunce di inammissibilità, procedere “al tempestivo deposito, sin dal giudizio di primo grado, della documentazione all’uopo rilevante, e precisamente il decreto di approvazione dello specifico strumento di rivelazione indicato nel verbale di accertamento e, soprattutto, eventuali decreti di omologazione di strumenti, altri e diversi da quelli volti a verificare il superamento dei limiti di velocità”.
Tutto quanto sopra riportato, basterebbe (..??..) per dimostrare in giudizio…l’assenza di qualsivoglia deficit di garanzie per il privato di un accertamento operato mediante apparecchiatura soltanto “approvata” e non “omologata”.
Lascio al lettore – soprattutto quello proveniente dall’organo di vigilanza dell’ente locale – di esprimere impressioni ,sensazioni ,considerazioni ,ma anche possibili scenari ,che si potessero presentare in sede di discussione del ricorso innanzi al Giudice di Pace.
Ma al di là di quella che può sembrare una facile e superficiale ironia, la considerazione sulla proposta di ipotesi di soluzione del problema da parte del Ministero, secondo il parere fornito dalla Avvocatura dello Stato è evidentemente “non soluzione”
Restano ancora valutazioni in termini opportunità della soluzione.
Si consideri che l’organo accertatore di un illecito amministrativo che commina e/o applica una sanzione pecuniaria ha l’onere di dimostrare in giudizio la responsabilità del trasgressore ovvero dell’obbligato insolito oltre ogni ragionevole dubbio
Si consideri ancora che il giudice di merito si trova di fronte a due parti delle quali una è stata sanzionata. È ormai consolidata la posizione interpretativa che vuole che la norma punitiva venga interpretata in senso restrittivo e con favore verso chi ne dovesse subire le conseguenze.
È necessario quindi intervenire – non in sede interpretativa – su una norma che è scritta in maniera bizantina e che non consente la corretta applicazione.
È indispensabile riscrivere i testi normativi in maniera da fornire sia all’utilizzatore del diritto che al giudice uno strumento chiaro di legalità.
Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui