La possibilità del Giudice dell’opposizione di disporre la rateazione della sanzione.

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Lo scorso 1 marzo 2018 è stata pubblicata la “Rassegna della giurisprudenza di legittimità anno 2017”. Riteniamo sia utilissimo condividere questo importantissimo lavoro realizzato dall’ufficio del Massimario della Suprema Corte, per la parte che attiene alle sanzioni amministrative.

In questo caso diamo conto della questione della possibilità del Giudice dell’opposizione di disporre la rateazione della sanzione.

L’art. 26 della l. n. 689 del 1981 prevede la possibilità – per il trasgressore che si trovi in condizioni economiche disagiate – di domandare il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria alla “autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione”. Il riferimento all’organo giurisdizionale, tuttavia, deve ritenersi limitato ai casi in cui sia il giudice penale, a norma dell’art. 24, ad applicare la sanzione; si deve escludere, quindi, che il giudice dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione – che ha il potere discrezionale (che non richiede la specificazione dei criteri impiegati) di rideterminare e quantificare l’entità della sanzione entro i limiti edittali, al fine di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto (Sez. 2, n. 09126/2017, Criscuolo, Rv. 643548-02) – possa disporre il pagamento rateale (Sez. 2, n. 25621/2017, Sabato, Rv. 645949-01).

 

CAPITOLO XLII I GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE.

(DI GIOVANNI FANTICINI)

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