Il tribunale di Prato, con sentenza in data 22 giugno 2011, condannava uno straniero alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116 C.d.S., comma 13, per aver guidato un autoveicolo senza aver conseguito la patente di guida. Osservava il tribunale che l’imputato risiedeva in Italia dal 25 gennaio 2005 ed era in possesso di patente di guida rilasciata dallo stato della Nigeria. La patente di guida non era, dunque, idonea perché era decorso più di un anno da quando il cittadino straniero aveva preso la residenza in Italia.
Sebbene sia una vicenda chiusa anche alla luce della modifica al codice della strada, se ne dà conto solo per completezza informativa, evidenziandosi che la linea di tendenza garantista (opposta a quella rassegnata del tribunale di Prato) è stata premiata dalla Cassazione che, con la sentenza (Sez. IV) del 22-06-2015, n. 26301 ha cassato la condanna inflitta da tribunale di Prato sopra indicata.
Queste le parole del collegio: “come osservato dalla corte di legittimità, (cfr. Cass., Sezione 4, n. 22059/2012, Rv. 252961), la disciplina riguardante la validità delle patenti rilasciate da paesi stranieri è contenuta negli artt. 135 e 136 C.d.S., secondo cui lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da paese straniero se valida e per il periodo di un anno dall’inizio della residenza in Italia; lo straniero, residente in Italia da meno di un anno e che guidi con patente straniera scaduta di validità, commette l’illecito amministrativo ex art. 126 C.d.S., comma 7, (guida con patente con validità scaduta); lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente rilasciata da uno stato estero non più in corso di validità, commette il reato contravvenzionale di guida senza patente; lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente straniera in corso di validità, commette l’illecito amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta di validità (art. 126 C.d.S., comma 7). In tal senso, si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di questa corte, sia in relazione al codice della strada previgente (non differente in tema, peraltro, da quello attuale), che al codice in vigore (v. Sez. 4, n. 30229 del 04/06/2013 – dep. 12/07/2013, Sarr, Rv. 255906; Cass., Sez. 4, n. 3699/1998, Rv. 213144; Cass., Sez. 4, n. 6821/2011, Rv.249356). Ora, nel caso che occupa risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente, residente in Italia da più di un anno, era in possesso di patente di guida rilasciata dallo stato nigeriano di cui non è stata affermata la scadenza di validità. Ne consegue che il fatto ascritto all’imputato costituisce illecito amministrativo e la sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Come oggi prescrive il comma 11 dell’articolo 135 del codice della strada (Testo in vigore dal 19 gennaio 2013, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59) : “11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall’articolo 116, commi 15 e 17”.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo