La pagina di Facebook è da considerarsi una ” Piazza immateriale” che per le modalità di accesso e consultazione delle informazioni è da considerarsi un luogo pubblico, pertanto è configurabile il reato di cui all’ art. 660 c.p. in caso di molestie.

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La pagina Facebook è   da considerarsi una “ Piazza Immateriale” che consente un numero indeterminato di accessi e di visioni che può essere assimilato al luogo pubblico in linea con la rivoluzione portata alle forme di aggregazione e alle tradizioni nozioni di comunità sociale, che al momento della stesura della norma il legislatore non poteva immaginare.  Le molestie  previste dall’art. 660 C.P.  

Art. 660 c.p. “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516” possono configurarsi anche a mezzo social network e possono essere intesi anche uffici privati ma aperti a persone indefinite.

La Cassazione con sentenza nr. 37757 del 25/03/2014  ha annullato  con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva  condannato un giornalista per il reato di molestia personale perché  lo stesso “ per petulanza ed altri biasimevoli motivi molestava la redattrice con ripetuti e continui apprezzamenti volgari a sfondo sessuale sul fisico e sul seno, nonché inviandole messaggi sgraditi, petulanti ed a sfondo sessuale tramite internet sulla pagina Facebook in uso alla collega, utilizzando per non farsi scoprire uno pseudonimo, costringendola a causa di tali molestie, il modo di vestire”. Ebbene nonostante l’annullamento con rinvio alla corte d’appello  la Cassazione ha stabilito che il luogo privato, nel caso di specie la sede di un giornale, è da considerarsi un luogo aperto al pubblico, in quanto all’interno dello stesso vi entrano sia i dipendente che un numero indeterminato di soggetti non individuabili per poter richiedere inserzioni ed altri servizi. Anche sull’inserimento degli apprezzamenti sgradevoli sul profilo Facebook della vittima la cassazione ha ritenuto che  l’inserimento dei messaggi sulla pagina del social network possa violare il precetto di cui all’art. 660 c.p. in quanto la pagina del profilo è da considerarsi una “ Piazza Immateriale” che consente un numero indeterminato di accessi e di visioni che può essere assimilato al luogo pubblico in linea con la rivoluzione portata alle forme di aggregazione e alle tradizioni nozioni di comunità sociale, che al momento della stesura della norma il legislatore non poteva immaginare.

Giuseppe Capuano

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