La nuova disciplina della certificazione verde: D.L.229/2021.
L’art. 1 del D.L. 229/2021 (recante ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19), in vigore dal 31 dicembre 2021, ha previsto quanto segue:
- Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- a) alberghi e altre strutture recettive di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’in-terno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021;
- c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.
- A decorrere dal 10 gennaio 2022, all’articolo 9-quater, del decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di trasporto, l’alinea è sostituita dalla seguente:
«1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: ».
- A decorrere dal 10 gennaio 2022:
- a) all’articolo 9-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, le parole «dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse;
- b) all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al secondo periodo, le parole «di quelli prestati all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse.
- Le disposizioni di cui al comma 1, nel medesimo periodo ivi previsto, si applicano anche all’accesso e all’utilizzo dei seguenti servizi e attività:
- a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- b) servizi di ristorazione all’aperto;
- c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
- d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
- Dal 10 gennaio 2022 la lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021 è abrogata.
- All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
«In zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.».


