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La natura giuridica delle acque meteoriche di dilavamento contaminate dalle sostanze provenienti dalla gestione di automezzi adibiti al trasporto di rifiuti speciali: riflessi sulla disciplina sanzionatoria

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  di Gaetano Alborino

  1. La nozione di scarico idrico

L’articolo 74, comma 1, lett. ff), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (cd. “Testo Unico dell’Ambiente”), definisce scarico: «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione».

La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante e consolidato, ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lett. ff), d.lgs. 152/2006, per “scarico” deve intendersi «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’articolo 114» (ex multis: Corte di cassazione, Sez. III, 22 febbraio 2012, n. 11419).

La disciplina delle acque di cui alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006, è applicabile, pertanto, in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico di acque reflue in uno dei corpi recettori di cui al citato articolo 74, comma 1, lett. ff), ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile. In tutti gli altri casi – nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore – si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti.

L’elemento qualificante di uno scarico è offerto dall’esistenza di un collegamento ininterrotto tra il luogo della produzione del refluo e il corpo ricettore che non richiede la presenza di una condotta in senso tecnico essendo sufficiente, al fine dell’applicabilità della disciplina sugli scarichi, la stabilità del collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale (ex multis: Corte di cassazione, Sez. III, 5 dicembre 2022, n. 45900).

  1. La definizione di acque reflue nel Testo Unico dell’Ambiente

L’articolo 74 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, definisce tre tipologie di acque reflue:

  • acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche (comma 1, lett. g);
  • acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (comma 1, lett. h);
  • acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (comma 1, lett. i).

La distinzione tra acque reflue domestiche ed acque reflue industriali è dirimente non solo per l’aspetto autorizzatorio, ma soprattutto, per quello sanzionatorio, poiché solo uno scarico di acque reflue industriali non autorizzato potrà configurare il reato, sanzionato dall’articolo 137 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

  1. La nozione di acque reflue industriali

Ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lett. h), d.lgs. 152/2006, sono acque reflue industriali: «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento».

Ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lett. g), sono acque reflue domestiche: «le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche».

Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversità del refluo rispetto alle acque domestiche (Corte di cassazione, Sez. III, 5 febbraio 2009, n. 12865; Sez. III, 24 ottobre 2002, n. 42932).

Tanto perché la definizione normativa degli scarichi di acque reflue industriali, in conformità alla disciplina contenuta nell’articolo 2 direttiva CEE 91/271, discende da qualità espresse in senso negativo, ossia dal fatto di essere diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento.

A tale proposito, la Corte di cassazione, Sez. III, 31 gennaio 2013, n. 4844, ha precisato come sia configurabile il reato di cui al d.lgs. n. 152/2006, art. 137, comma 1, qualora lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall’articolo 74, lett. h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o con materiali, anche inquinanti.

  1. Le acque reflue industriali “assimilate” alle acque reflue domestiche

L’articolo 101, comma 7, d.lgs. 3 aprile 1992 n. 152, assimila alle acque reflue domestiche, sottraendole peraltro all’eventuale disciplina sanzionatoria di rilievo penale, le seguenti acque reflue:

  1. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
  2. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
  3. provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
  4. provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
  5. aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
  6. provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
  7. Le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia

Le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, salvo diversa disciplina regionale, non sono soggette ad alcuna autorizzazione.

L’articolo 113, d.lgs. n. 152/2996, così infatti stabilisce:

«1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano:

  1. a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
  2. b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.
  3. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
  4. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
  5. È comunque vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee».

Tuttavia, prescindendosi anche da una eventuale e speciale disciplina regionale, allorquando le acque meteoriche dilavano, anche se in modo non preordinato e sistematico, e quindi discontinuo, un’area soggetta ad attività produttiva e trasportano con sé elementi residuali di tale attività, esse cessano di essere classificate come tali e assumono la diversa natura giuridica di  acque reflue industriali, il cui scarico risulterà assoggettato alla disciplina di cui alla Parte Terza del Testo Unico dell’ambient,, con la conseguente necessità dell’autorizzazione.

In altre parole, le acque di dilavamento, contaminate dalle sostanze provenienti dall’attività produttiva tipica dell’insediamento da cui provengono (ad esempio: piazzale utilizzato come parcheggio per automezzi adibiti al trasporto rifiuti) devono ritenersi assimilate a quelle industriali, e quindi soggette al relativo regime normativo.

La Corte di cassazione, Sez. III, 9 gennaio 2024, n. 688, confermando la sentenza del giudice di merito, ha ribadito una volta di più il seguente principio di diritto:

«Nel caso in cui le acque meteoriche di dilavamento vengano in contatto con sostanze inquinanti o pericolose, divenendo il mezzo attraverso cui le altre sostanze vengono veicolate verso un determinato corpo ricettore, non possono più essere considerate come semplici acque meteoriche di dilavamento».

Nel caso di specie, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all’articolo 137, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, per avere, quale amministratore della società, scaricato, in assenza di autorizzazione, in canalizzazioni destinate alle acque meteoriche con recapito finale in pubblica fognatura, acque reflue industriali non depurate prodotte dal lavaggio e dalla gestione degli automezzi in uso all’impianto della medesima società.

La Corte di cassazione ha escluso anche qualsiasi rilievo alla circostanza che, al momento del controllo, i macchinari non risultassero in funzione e che non vi fosse versamento di reflui all’interno della fognatura, ritenendo sufficiente, ai fini della configurabilità del reato “anche lo scarico periodico o discontinuo quale deve ragionevolmente ritenersi quello effettuato dal Peretta nel corso dell’attività industriale, risultando irrilevante che l’impianto fosse o meno attivo all’atto del sopralluogo: nessun dubbio, invero, quanto alla provenienza dei residui liquidi dall’attività di lavaggio dei veicoli; ciò in aggiunta all’ulteriore e, già di per sé tranciante, rilievo che la presenza, all’interno dell’impianto, di acque per tipologia, composizione e caratteristiche compatibili con quelle derivanti dal lavaggio dei mezzi destinati al trasporto di rifiuti pericolosi, circostanza che rappresenta evidente e inconfutabile indice del pregresso versamento delle acque di scarto all’interno della rete fognaria”.

Rilevato che – nel caso in cui le acque meteoriche di dilavamento vengano in contatto con sostanze inquinanti o pericolose, divenendo il mezzo attraverso cui le altre sostanze vengono veicolate verso un determinato corpo ricettore – non possano più essere considerate come semplici acque meteoriche di dilavamento (richiamando opportunamente quanto espresso nella motivazione di Sez. 3, n. 11128 del 24/02/2021, Rv. 281567, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 38946 del 28/06/2017, Rv. 270791), nessun dubbio poteva sussistere che le acque reflue prodotte dall’azienda non fossero assimilabili a quelle domestiche, alla stregua dei parametri vigenti nella Regione Siciliana.

La documentazione in atti ha provato la derivazione di tali acque dal lavaggio dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti pericolosi di cui, in tutta evidenza, mantenevano residui e componenti inquinanti.

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