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L’Iscrizione Anagrafica per Domicilio: Guida dell’ISTAT all’Indirizzo Virtuale per le Persone Senza Fissa Dimora e Categorie Equiparate

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L’iscrizione in anagrafe rappresenta la porta d’accesso fondamentale all’esercizio dei diritti di cittadinanza   Senza di essa, un individuo rimane invisibile per lo Stato e le istituzioni locali, perdendo la possibilità di fruire dell’assistenza sanitaria, delle prestazioni di welfare , del diritto al voto   e del rilascio dei documenti d’identità.

Per rispondere a questa esigenza e superare situazioni di marginalità grave, l’Istat, in collaborazione con Anusca, ha pubblicato la guida intitolata “L’iscrizione anagrafica per domicilio: persone senza fissa dimora e categorie equiparate” . Il documento analizza l’evoluzione normativa e definisce le prassi operative uniformi a cui tutti i Comuni italiani devono attenersi.

  1. Iscrizione Anagrafica: Un Diritto-Dovere, Non una Concessione

Il principio cardine stabilito dall’ordinamento italiano (Legge Anagrafica n. 1228/1954 e D.P.R. n. 223/1989) è che l’iscrizione anagrafica costituisce un diritto soggettivo e un dovere inderogabile del cittadino, e non una concessione discrezionale dell’amministrazione comunale .

  • Residenza vs Domicilio: Se la residenza ordinaria si basa sulla dimora abituale in un luogo specifico (art. 43 c.c.), per chi non possiede un’abitazione la legge individua nel domicilio il criterio sostitutivo di collegamento con il territorio .
  • La nozione di domicilio: Ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 1228/1954, la persona senza fissa dimora si considera residente nel Comune in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Sez. Civ., Sent. n. 775/1999), tali interessi non sono solo materiali ed economici, ma comprendono relazioni sociali, familiari, morali e affettive.

  1. Chi Può Chiedere l’Iscrizione in Base al Domicilio?

Oltre alle persone senza fissa dimora in senso stretto (soggetti itineranti per motivi professionali o personali, come artisti girovaghi e ambulanti) , la normativa e le prassi applicative estendono l’iscrizione per domicilio a diverse categorie equiparate:

  1. Persone senza tetto o senza casa: Coloro che vivono in strada, in riparti di fortuna o che utilizzano dormitori e strutture di accoglienza notturna.
  2. Vittime di violenza e di tratta (Sistemazioni di sicurezza): Donne e minori in strutture di protezione o case rifugio che necessitano di mantenere il proprio indirizzo segreto per motivi di incolumità personale.
  3. Minori in affidamento preadottivo: Iscritti in una via virtuale per proteggere l’identità e la riservatezza ed evitare che attraverso i certificati anagrafici si risalga alla nuova famiglia prima della sentenza definitiva d’adozione .
  4. Occupanti abusivi di immobili (art. 5, D.L. n. 47/2014): Sebbene la legge vieti l’iscrizione della residenza nell’immobile occupato senza titolo, il Ministero dell’Interno (Nota n. 633/2015) ha chiarito che il divieto riguarda l’immobile specifico e non annulla il diritto primario all’iscrizione anagrafica. Di conseguenza, tali soggetti vanno iscritti per domicilio nella via virtuale del Comune .
  5. Cittadini italiani all’estero non iscrivibili all’AIRE: Che non dispongono di una residenza in Italia.
  1. Cos’è e Come Funziona la “Via Virtuale” (od Ospedaliera/Fittizia)?

Poiché la persona senza fissa dimora non risiede in un immobile reale, gli atti anagrafici richiedono comunque l’indicazione di un indirizzo . Per risolvere questo ostacolo, sin dalle “Avvertenze” Istat del 1992 si è prevista l’istituzione della via territorialmente non esistente (detta anche via virtuale o fittizia) .

Regole per la Denominazione e la Riservatezza

  • Nomi di fantasia: La via viene istituita con un provvedimento dell’Ufficiale d’Anagrafe e riceve una denominazione convenzionale (es. Via della Casa Comunale, Via della Solidarietà) .
  • Divieto assoluto di nomi discriminatori: È severamente vietato utilizzare nomi come “Via dei Senza Tetto” o “Via dei Clochard”. L’art. 35 del D.P.R. n. 223/1989 vieta infatti di far emergere dai certificati anagrafici rilasciati a terzi la condizione di persona senza fissa dimora.
  • Numerazione civica e sedi reali: La via virtuale è dotata di una numerazione civica fittizia (spesso distinta con numeri pari/dispari per sottocategorie o municipi). In alternativa o in parallelo, l’iscrizione può avvenire presso la sede dei servizi sociali comunali o di enti del Terzo Settore convenzionati.
  1. Procedura, Verifiche e Tutela dei Diritti

L’istruttoria anagrafica deve seguire regole trasparenti e rispettose della dignità della persona:

  • Incombenze del richiedente: Al momento della domanda (presentabile mediante la modulistica ufficiale allegata alla guida), il dichiarante deve fornire gli elementi utili ad accertare la presenza del proprio domicilio nel Comune.
  • Oggetto dell’accertamento: Gli accertamenti della polizia locale o dell’ufficiale d’anagrafe non devono verificare la “prova dell’interesse”, ma accertare l’effettiva mancanza di una dimora abituale stabile nel territorio o altrove.
  • Illegittimità del “nulla osta” dei Servizi Sociali: La giurisprudenza (es. Corte d’Appello di Firenze, n. 2909/2018) ha sancito l’illegittimità delle prassi comunali che condizionano l’iscrizione anagrafica alla previa presa in carico o all’autorizzazione dei Servizi Sociali. L’iscrizione è una funzione statale delegata che spetta esclusivamente all’Ufficiale d’Anagrafe.
  • Domicilio per le comunicazioni e notifiche: Il richiedente può indicare un recapito postale (es. fermo posta o presso un’associazione) o un domicilio digitale  per ricevere le comunicazioni del procedimento.
  1. Cancellazione per Irreperibilità Presunta

A differenza dell’iscrizione ordinaria, l’iscrizione nella via virtuale non può essere controllata con i consueti sopralluoghi residenziali. La cancellazione anagrafica avviene per irreperibilità presunta  quando, trascorsi due anni dall’iscrizione, l’interessato non abbia dato alcun segnale di vita anagraficamente probante (rilascio documenti, contatti con i servizi sociali, Agenzia delle Entrate, forze dell’ordine o associazioni di riferimento) nei successivi sei mesi d’istruttoria .

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