L’ennesima legge di riforma del Codice della Strada, al secolo “legge 11 settembre 2020, n.120”, costituisce l’isotopo dell’ultima riforma recata, esattamente dieci anni fa, con legge 29 luglio 2010, n. 120.
Il Presidente della Repubblica l’11 settembre 2020, dopo aver promulgato la legge di conversione, ha inviato una lettera ai presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei Ministri, del seguente tenore.
«Mi è stata sottoposta, in data odierna, per la promulgazione la legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. Il provvedimento, originariamente composto da 65 articoli, per un totale di 305 commi, all’esito dell’esame parlamentare risulta composto da 109 articoli, per complessivi 472 commi. Come specificato nel preambolo, il decreto-legge intende corrispondere alla duplice esigenza di agevolare gli investimenti e la realizzazione delle infrastrutture attraverso una serie di semplificazioni procedurali, nonché di introdurre una serie di misure di semplificazione in materia di amministrazione digitale, responsabilità del personale delle amministrazioni, attività imprenditoriale, ambiente ed economia verde, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il testo a me presentato, con le modifiche apportate in sede parlamentare, contiene tuttavia diverse disposizioni, tra cui segnatamente quelle contenute all’articolo 49, recante la modifica di quindici articoli del Codice della strada, che non risultano riconducibili alle predette finalità e non attengono a materia originariamente disciplinata dal provvedimento. La legge n. 400 del 1988, legge ordinaria di natura ordinamentale volta anche all’attuazione dell’articolo 77 della Costituzione, annovera tra i requisiti dei decreti legge l’omogeneità di contenuto. La Corte Costituzionale ha in più occasioni richiamato al rispetto di tale requisito. Da ultimo, nella sentenza n. 247 del 2019, la Corte ha osservato che “La legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge ed è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. Essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto, come del resto prescrive, in particolare, l’art. 96-bis del regolamento della Camera dei deputati. A pena di essere utilizzate per scopi estranei a quelli che giustificano l’atto con forza di legge, le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, «alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso» (sentenza n. 32 del 2014). Nel caso in esame, attraverso un solo emendamento approvato dalla Commissione di merito al Senato in prima lettura, si è intervenuti in modo rilevante su una disciplina, la circolazione stradale, che, tra l’altro, ha immediati riflessi sulla vita quotidiana delle persone. L’emendamento è stato quindi trasfuso nel più ampio emendamento interamente sostitutivo dell’articolo unico del provvedimento, testo sul quale il Governo, sia al Senato che alla Camera, ha posto la questione di fiducia. Ho proceduto alla promulgazione soprattutto in considerazione della rilevanza del provvedimento nella difficile congiuntura economica e sociale. Invito tuttavia il Governo a vigilare affinché nel corso dell’esame parlamentare dei decreti legge non vengano inserite norme palesemente eterogenee rispetto all’oggetto e alle finalità dei provvedimenti d’urgenza. Rappresento altresì al Parlamento l’esigenza di operare in modo che l’attività emendativa si svolga in piena coerenza con i limiti di contenuto derivanti dal dettato costituzionale».
Il fermo e garbato richiamo presidenziale, è qui trascritto per ricordare ad ogni lettore che, in disparte la valenza della riforma in parola, le riforme hanno regole procedurali che sono sostanza della Democrazia e che, anche quando si mettono le mani sulla parva materia in trattazione, è indispensabile che non si perda il confronto e la dialettica parlamentare che è posta a reale presidio delle libertà individuali.
Con ciò, annunciamo il nostro commento alla “mini riforma del Codice della Strada del 2020”. Speriamo che vorrete leggerlo e trarne spunti interessanti di lavoro.
Il piano dell’opera (lo diciamo con una punta di orgoglio) è abbastanza accattivante; per questo alleghiamo l’indice del volume… perché forse, se qualche lettore lo vedrà, sarà motivato ad andare oltre.
Gli autori
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