La guerriglia urbana non sempre configura una associazione a delinquere

0
14

 

In questo ormai lungo periodo di crisi economica, che sta investendo l’Azienda Italia, con le note conseguenti chiusure di fabbriche e ditte, licenziamenti e massiccio utilizzo degli ammortizzatori sociali, peraltro, sottoposti, questi ultimi, alla riforma del Jobs Act, la Corte di Cassazione si esprime su alcuni episodi di guerriglia urbana, e sulla possibile configurabilità del reato di associazione a delinquere, messo in atto da un Movimento di disoccupati, con azioni finalizzate ad ottenere, con forme violente di lotta, il ripristino di scelte amministrative corrispondenti a politiche sociali di tipo assistenzialistico, a condizionare e paralizzare il Piano di Lavoro varato dall’Amministrazione regionale, ad ottenere posti nella pubblica amministrazione in spregio alle ordinarie procedure di assunzione, a condizionare le scelte dell’Amministrazione comunale in materia di organizzazione e gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.

 

Con la sentenza della 5° Sezione Penale, n. 46150, del 7 novembre scorso, la Suprema Corte ha statuito che “deve escludersi la configurabilità del reato di associazione per delinquere allorquando i singoli componenti di un ufficio o di un’organizzazione, con finalità e scopi leciti, pongano in essere attività illecite e manchi del tutto la prova di un collegamento tra tali fatti illeciti e le direttive generali impartite dai responsabili dell’organizzazione stessa”.

Il caso riguardava, in particolare azioni di guerriglia urbana consistenti in blocchi stradali, portuali e ferroviari, occupazione di uffici pubblici, di luoghi sacri e museali, invasione e/o devastazione di sedi di partiti politici, rovesciamento e incendio di cassonetti dei rifiuti, deposito di rifiuti sulle pubbliche vie, danneggiamenti e incendi di autobus pubblici, di arredi urbani ed autovetture, minacce a personalità politiche e delle Forze dell’Ordine.

Per cui la polizia giudiziaria, individuati gli autori dei fatti illeciti, pur essendo, senza dubbio, collegati da un medesimo disegno criminoso e spinti dal fine di condizionare le scelte degli amministratori locali, anche con la violenza e la minaccia, potrà perseguirli esclusivamente per i singoli fatti di reato, senza poter contestare la violazione dell’articolo 416, codice penale.

 

di Marco Massavelli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui