In questo ormai lungo periodo di crisi economica, che sta investendo l’Azienda Italia, con le note conseguenti chiusure di fabbriche e ditte, licenziamenti e massiccio utilizzo degli ammortizzatori sociali, peraltro, sottoposti, questi ultimi, alla riforma del Jobs Act, la Corte di Cassazione si esprime su alcuni episodi di guerriglia urbana, e sulla possibile configurabilità del reato di associazione a delinquere, messo in atto da un Movimento di disoccupati, con azioni finalizzate ad ottenere, con forme violente di lotta, il ripristino di scelte amministrative corrispondenti a politiche sociali di tipo assistenzialistico, a condizionare e paralizzare il Piano di Lavoro varato dall’Amministrazione regionale, ad ottenere posti nella pubblica amministrazione in spregio alle ordinarie procedure di assunzione, a condizionare le scelte dell’Amministrazione comunale in materia di organizzazione e gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.
Con la sentenza della 5° Sezione Penale, n. 46150, del 7 novembre scorso, la Suprema Corte ha statuito che “deve escludersi la configurabilità del reato di associazione per delinquere allorquando i singoli componenti di un ufficio o di un’organizzazione, con finalità e scopi leciti, pongano in essere attività illecite e manchi del tutto la prova di un collegamento tra tali fatti illeciti e le direttive generali impartite dai responsabili dell’organizzazione stessa”.
Il caso riguardava, in particolare azioni di guerriglia urbana consistenti in blocchi stradali, portuali e ferroviari, occupazione di uffici pubblici, di luoghi sacri e museali, invasione e/o devastazione di sedi di partiti politici, rovesciamento e incendio di cassonetti dei rifiuti, deposito di rifiuti sulle pubbliche vie, danneggiamenti e incendi di autobus pubblici, di arredi urbani ed autovetture, minacce a personalità politiche e delle Forze dell’Ordine.
Per cui la polizia giudiziaria, individuati gli autori dei fatti illeciti, pur essendo, senza dubbio, collegati da un medesimo disegno criminoso e spinti dal fine di condizionare le scelte degli amministratori locali, anche con la violenza e la minaccia, potrà perseguirli esclusivamente per i singoli fatti di reato, senza poter contestare la violazione dell’articolo 416, codice penale.
di Marco Massavelli