La forma dell’atto d’introduzione dell’appello nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative.

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Il Tribunale Potenza, con sentenza del 26-07-2019, ci riepiloga le questioni inerenti la proposizione dell’appello in materia di sanzioni amministrative.

L’appello in parola ha natura di “rito generale ordinario”, per come deriva dagli artt. 339 e ss. c.p.c.

Va rilevato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha avallato l’orientamento seguito in questa sede, con le ordinanze nn. 23285/2010; 23286/2010 e 23594/2010 stabilendo che “nel giudizio d’appello contro le sentenze in materia di sanzioni amministrative vanno osservate, in quanto applicabili, le norme ordinarie che disciplinano lo svolgimento del giudizio di primo grado davanti al tribunale, come dispone l’art. 359 c.p.c.”.

La suprema Corte ha, quindi, profilato l’applicabilità delle norme previste dal capo I del titolo III del codice di procedura civile e non già delle disposizioni del rito speciale di cui alla L. n. 689 del 1981, in considerazione anche della complessità del giudizio di gravame per cui esso deve svolgersi dinanzi al Tribunale secondo le regole ordinarie che rendono necessaria la difesa tecnica e che si armonizzano con la disciplina dettata in materia di appello dal capo II del titolo III del codice di procedura civile In virtù del principio di conservazione degli atti processuali, l’atto erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, o viceversa, si considera affetto da mera irregolarità; si tratta di un’irregolarità potenzialmente non priva di conseguenze, avuto riguardo alla diversa data di instaurazione della litispendenza, a seconda del rito. In altri termini la citazione può avere gli effetti del ricorso, e viceversa, sempre che la litispendenza si sia instaurata tempestivamente, avuto riguardo al (corretto) rito pretermesso: deposito dell’atto in cancelleria, per il ricorso; notifica a controparte, per l’atto di citazione (v. tra altre Cass. n. 8947/2006; Cass. n. 18022/2015).

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