In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che, peraltro, il giudice sia tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, e senza che la Corte di cassazione possa censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (Cass. civ. Sez. II, Ord., 04-08-2023, n. 23816 – Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 4844 del 23/02/2021; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9255 del 17/04/2013).
La determinazione dell’importo della sanzione.
Pubblicità



![Il Provvedimento del 14 maggio 2026 [10259305] del Garante per la Protezione dei Dati Personali….forse risolve un problema alla Polizia Municipale.](https://www.passiamo.it/wp-content/uploads/2016/05/corfeo.jpg)