Gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada prescrivono che, competente a emettere provvedimenti in materia di regolamentazione della circolazione stradale, è il Sindaco.
Vero. Nel 1992, anno in cui è stato approvato il D.Lgs. n. 285/1992. Però, per effetto delle successive innovazioni, per tutte il D.Lgs. 267/2000, deve oggi riferirsi al Dirigente (cfr. art. 107 D.Lgs. n. 267/2000).
Tar Toscana, sez. I, 03/06/2022, n. 753, ne ha ribadito il principio, osservando che solo i provvedimenti concernenti l’istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della giunta (o in caso di urgenza al Sindaco) in quanto ritenuti dal legislatore di maggiore impatto per la collettività locale.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza, i provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del Sindaco, anche avendo riguardo all’assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente.
Oltretutto, i provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale ovvero dal Sindaco attengono alla funzione di indirizzo gli atti più squisitamente discrezionali, implicanti scelte di ampio livello, con conseguente illegittimità degli atti che, sebbene si richiamino formalmente a tale funzione riservata agli organi politici, assumano in concreto un contenuto gestionale determinando puntualmente le modalità di azione da seguire in una determinata fattispecie concreta, con conseguente invasione di ambiti che la legge riserva alla dirigenza (Consiglio di Stato sez. V, 27/03/2013, n.1775).
Val la pena osservare che molte delle situazioni rimesse alla potestà sindacale (ed ora dirigenziale) dal comma 1 dell’art. 7 potrebbero astrattamente essere considerate di elevato impatto anche in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti (ad es. la limitazione alla circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale).
Ma questa è un’altra storia.