La condotta del custode di un’autovettura sottoposta a sequestro e contestuale fermo amministrativo che, per colpa, agevola la circolazione abusiva del veicolo ad opera di terzi, integra non il reato di cui all’art. 335 cod. pen., ma un’ipotesi di concorso nell’illecito amministrativo di cui all’art. 213, comma quarto, C.d.S., ai sensi dell’art. 5 legge 24 novembre 1981, n. 689.
La S.C., in motivazione, ha richiamato la sentenza n. 58 del 2012 e l’ordinanza n. 175 del 2012 della Corte costituzionale, sottolineando, altresì, la necessità di privilegiare un’interpretazione più consona ai principi di specialità e di ragionevolezza, anche perchè l’ordinamento sottopone alla sola sanzione amministrativa la condotta, non meno grave, di colui che sottrae e circola abusivamente con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Cass. pen. Sez. VI, Sent.,11-03-2016, n. 10164
“La conclusione raggiunta è conforme ai principi generali dell’ordinamento in tema di concorso di persone in una violazione amministrativa (l’art. 5 della legge di depenalizzazione prevede, infatti che “quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di essere soggiace alla sanzione per questa disposta salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”) sicchè la condotta di colui il quale agevoli colposamente la sottrazione da parte di un terzo di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato alla propria Custodia, con conseguente circolazione abusiva, deve ritenersi integrare – piuttosto che l’ipotesi autonoma di reato ex art. 335 cod. pen. – un’ipotesi di concorso colposo nella condotta oggi integrante l’illecito amministrativo di cui all’art. 213 C.d.S., comma 4, tenuto conto che il sistema penale ammette il concorso colposo nel reato doloso sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell’evento, secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello della cooperazione colposa purchè, in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua condotta siano presenti gli elementi della colpa, in particolare la finalizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione del rischio dell’atto doloso del terzo e la prevedibilità per l’agente dell’atto del terzo (ex plurimis Sez. 4, n. 4107 del 12/11/2008, Calabrò, Rv. 242830). Requisiti sussistenti nella specie alla stregua della diffusa motivazione della sentenza impugnata sul punto della colpa dell’imputato e della prevedibilità del comportamento di terzi nell’appropriarsi del veicolo per la facilità di avvio dello stesso. Giova precisare che, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 40 e 41, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione (Cass. Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie Rv. 252694)”.