La Cassazione inferisce un duro colpo all’indennità di p.s. per la Polizia Municipale

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Alla Polizia Municipale non spetta l’indennità di pubblica sicurezza.

Uno scherzo, proprio in questo momento storico, ove la polizia municipale sta cercando di far valere i propri diritti di polizia e ottenere il giusto riconoscimento giuridico ed economico in relazione alle attività effettivamente svolte nelle nostre città?

Sembra proprio di no……così ha tuonato la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza 4 settembre 2014, n. 18669.

E quindi, 1 a 0 per lo Stato, contro la Polizia Municipale

La posizione dei vigili urbani investiti della qualifica di agenti di pubblica sicurezza ai sensi del T.U. 31 agosto 1907, n. 690, art. 18 non è comparabile con quella degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo degli agenti di custodia nelle carceri ed al Corpo Forestale dello Stato, i quali hanno il compito precipuo ed essenziale della difesa delle istituzioni democratiche e della tutela dell’ordine pubblico.

Questi organismi infatti (taluni dei quali integrati nelle Forze armate e comunque costituiti in corpi armati) sono organizzati ed attrezzati in ragione dei compiti da svolgere e sono conseguentemente sottoposti ad una regolamentazione legislativa la quale tocca tutti gli aspetti essenziali della loro collocazione: organizzazione, reclutamento, addestramento, armamento, stato giuridico con particolare riguardo agli aspetti disciplinare e penale.
La posizione, invece, dei vigili urbani, seppure investiti della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, difetta rispetto agli appartenenti ai corpi predetti, di una situazione di omogeneità che sta alla base del principio di uguaglianza, in quanto l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza viene conferita singulatim, ed è sempre revocabile allorquando mutino le condizioni locali in relazione alle quali l’attribuzione viene effettuata e, in ogni caso, tale attribuzione non comporta, per i vigili, la somma dei doveri e degli oneri propri degli appartenenti ai corpi suddetti.
Corollario di quanto sinora detto è, in conclusione, l’impossibilità di riconoscere agli operatori di polizia municipale l’indennità di p.s., perchè l’esclusione dei vigili urbani agenti di pubblica sicurezza dalla rivendicata indennità non viola nè il principio di razionalità nè quello di uguaglianza.

 

R.D. 31 agosto 1907, n. 690
Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza .

18.  (Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409). – Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza forestali, le guardie carcerarie, nonché le guardie campestri, daziarie, boschive, ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto

.Marco Massavelli

 

 

P.A.sSiamo

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