
Con un provvedimento del 9 dicembre 2014 l’ANAC detta le linee guide per l’affidamento degli appalti pubblici in materia di servizi postali. L’autorità, tra l’altro invita a tener distinto il servizio postale vero e proprio dai servizi “a monte” ed “a valle” dello stesso solo il servizio postale come definito dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 261/1999 è vero e proprio servizio postale e cioè la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione (i.e. il recapito) degli invii postali, mentre vi sono una sere di servizi che diversi che possono essere individuati nei servizi di elaborazione, composizione dei documenti, stampa, imbustamento nonché in una serie di servizi a valle che consistono in una serie di servizi ulteriori, quali la conservazione sostitutiva/archiviazione degli avvisi di ricevimento.
Al riguardo si osserva che i bandi di gara relativi all’affidamento dei servizi postali dovrebbero essere redatti secondo il principio generale per cui il servizio postale va affidato separatamente dai servizi a monte ed eventualmente a valle dello stesso.
Dovrebbe comunque essere evitato che, mediante la previsione di più servizi, si favoriscano i soggetti maggiormente integrati, ovvero vengano costituite nuove barriere all’ingresso. In questo senso, la stazione appaltante, in sede di definizione dei lotti, dovrebbe valutare se, in base alle condizioni di mercato ed eventualmente a seguito di un’indagine preliminare sullo stesso, esistano imprese che possano offrire in modo efficiente servizi a valle rispetto al servizio postale.
tuttavia, laddove la stazione appaltante dimostri con adeguata motivazione che la suddivisione in lotti, a confronto con l’affidamento integrato, non produce un risparmio o un’efficienza economica, potrà derogare al principio generale sopra espresso e procedere all’affidamento con lotto unico. In altri termini, l’amministrazione dovrà effettuare, nella determina a contrarre, la valutazione comparativa dell’interesse ad eseguire l’appalto alle condizioni tecnicamente ed economicamente più vantaggiose e dell’interesse alla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica da parte delle piccole e medie imprese.
Come affermato dall’Autorità infatti, la doverosità della suddivisione dell’appalto al fine di favorire le piccole e medie imprese non può andare a discapito dell’economica gestione della commessa pubblica.
Giuseppe Capuano



