Come noto, l’art. 7, primo comma – lett. f), del vigente Codice della Strada, consente ai Comuni di individuare “aree destinate al parcheggio, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe”.
Nello specifico, poi, per mitigare gli effetti economici sui residenti, vengono istituite esenzioni o agevolazioni tariffarie. Uno dei metodi utilizzati dagli enti è costituito dalla quantificazione dell’abbonamento in funzione del reddito attestato dal modello ISEE.
Il sistema, così come strutturato, ha superato lo scrutinio di Tar Piemonte, 17/01/2018, n. 90 che ha statuito che la decisione adottata dal Comune, di assoggettare a tariffa progressiva l’utilizzo particolare del sedime stradale, non appare abnorme nè sproporzionata, in relazione all’obiettivo di diminuire il numero di automobili che circolano e parcheggiano nel centro abitato cittadino.
Il passaggio più interessante della decisione in esame attiene, però, all’asserito carattere impositivo della tariffa.
IL Collegio torinese ha richiamato il principio della Corte Cost. la quale ha chiarito che, ai fini dell’individuazione delle prestazioni patrimoniali imposte, non costituiscono profili determinanti le formali qualificazioni delle prestazioni, né la fonte negoziale o meno dell’atto costitutivo, né l’inserimento di obbligazioni ex lege in contratti privatistici (sent. n. 215 del 1998). Deve invece riconoscersi un peso decisivo agli aspetti pubblicistici dell’intervento dell’autorità, ed in particolare “alla disciplina della destinazione e dell’uso di beni o servizi, per i quali si verifica che, in considerazione della loro natura giuridica, della situazione di monopolio pubblico o della essenzialità di alcuni bisogni di vita soddisfatti da quei beni o servizi, la determinazione della prestazione sia unilateralmente imposta con atti formali autoritativi che, incidendo sostanzialmente sulla sfera dell’autonomia privata, giustificano la previsione di una riserva di legge” (sent. n. 236 del 1994).
Il pagamento per la sosta del veicolo sfugge, secondo la Corte, sia alla nozione di tributo che a quella di prestazione patrimoniale imposta; esso è configurabile piuttosto come “corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, rimessa ad una scelta dell’utente non priva di alternative” (sent. n. 66 del 2005).
La commisurazione della tariffa all’ISEE risponde, ad avviso del Collegio, a legittime istanze di equità sostanziale, poiché consente di applicare un onere differenziato in relazione alla condizione economica dell’abbonato, per la compartecipazione al costo della manutenzione delle strade e dei servizi pubblici, senza che l’utilizzo del parametro reddituale per ciò solo tramuti la tariffa in un tributo.