Inutilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

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E’ oramai pacifico che l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38, così come indicato dall’art. 47 del DPR n. 445/2000.

Il citato art. 38 , al comma 3, dispone che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica, nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici.

In tale contesto, quindi, la fotocopia del documento di riconoscimento, va considerata un requisito formale ad substantiam dell’autocertificazione stessa, in quanto consente di comprovare non solo le generalità del dichiarante, ma anche la riferibilità della dichiarazione stessa al soggetto dichiarante.

Secondo il TAR Lazio, sez. I Quater, 04/10/2017, n. 10033, contrariamente alla tesi della ricorrente, l’allegazione del documento di identità alla dichiarazione attestante circostanze o fatti o stati determinati è elemento indispensabile perché venga ad esistenza l’autocertificazione stessa, come costruita dall’art. 47 DPR 445/2000. Aggiunge, il Collegio, che in sede di partecipazione a gara pubblica, la produzione della fotocopia del documento d’identità del dichiarante deve essere considerata elemento costitutivo dell’autocertificazione e, trattandosi di requisito formale ad substantiam dell’autocertificazione stessa, la sua mancanza non è regolarizzabile, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, poiché l’allegazione di copia del documento d’identità costituisce adempimento di valore essenziale, volto a garantire l’esatta provenienza di ogni singola documentazione esibita.

Ma v’è di più.  La mancata allegazione del documento, è considerata una carenza sostanziale e non già di una incompletezza formale, carenza che, per espressa disposizione di legge (art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016), non può essere sanata con il soccorso istruttorio (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. II, 28 febbraio 2017, n. 145) né con “l’utilizzo” del documento depositato nella busta contenente la documentazione amministrativa, come anche opinato dalla ricorrente.

In ultimo, a mitigare la rigidità della decisione, il Collegio osserva che l’operazione di “soccorso” che, forse, sebbene forzando il dato normativo, si sarebbe potuta ipotizzare utilizzando il documento comunque presente nel fascicolo, solo se fosse stato inserito, in calce alla dichiarazione, un rinvio espresso al documento comunque depositato.

 

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