Inutile la previsione dell’art. 35 bis del D.L. 113/2018.

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Nella riduzione della spesa del personale per la polizia locale, prevista quale deroga nel decreto sicurezza, non rientra la cessazione per mobilità volontaria.

Quanto si è rivelata priva di concreta utilità la previsione dell’art. 35-bis, D.L. n. 113 del 2018 rubricato “Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale”. Tale normaprevede che: “al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale”.

Le uscite in mobilità verso altri enti, di personale di polizia locale sono, com’è noto, un problema per gli enti cedenti. Allora, cercando di approfittare della norma (in particolare della sua parte che recita: “Le cessazioni nell’anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale”), un comune lombardo h rimesso un quesito alla sezione regionale della Corte, per sapere se potessero essere intese come cessazioni, le uscite in “mobilità”.

La risposta è stata negativa (peraltro con questa norma sarebbe stato difficile attendersi il contrario). Quindi, possiamo ora acclarare che, questa “norma manifesto”, per come è scritta, non serve a nulla!

In allegato il parere.

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