Un cittadino impugna innanzi al TAR Campania un’ingiunzione, adottata da un dirigente del Comune di Sorrento, avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art.31 co. 4 bis D.P.R. n. 380 del 2001 (nella misura massima di Euro 20.000,00 essendo l’abuso realizzato in area vincolata ai sensi dell’art. 27 comma 2 D.P.R. n. 380 del 2001), quale introdotta dalla L. n. 164 del 2014, entrata in vigore il 12/11/2014, con cui si constatava l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione.
Il ricorso in parola è stato rigettato (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 14-02-2017, n. 896) in quanto la ratio della disposizione di cui al comma 4 bis cit. è quella di sanzionare pecuniariamente coloro che non demoliscono gli abusi perpetrati nel termine di legge previsto: non rileva dunque la pur disposta demolizione se tardiva rispetto al predetto termine.
Secondo il Collegio “in via generale va affermato che anche nella materia de qua devono ritenersi applicabili i principi generali di legalità e di irretroattività previsto per le sanzioni amministrative. Come evidenziato dalla giurisprudenza “In materia di sanzioni amministrative trova applicazione il principio di stretta legalità ribadito all’ art. 1, comma secondo, della L. n. 689 del 1981, in base al quale “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”. La disposizione pone una riserva di legge analoga a quella di cui all’art. 25 cost. Le fattispecie soggette a sanzione pecuniaria si caratterizzano per tipicità e determinatezza. Resta in particolare esclusa ogni integrazione analogica della norma sanzionatrice per estenderne l’applicazione a ipotesi in essa non contemplate” (Cons. Stato Sez. VI, 28-06-2010, n. 4141- conferma della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, sez. III, n. 3749/2006).… Al riguardo giova procedere ad una lettura congiunta dei disposti dei commi 3, 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater del D.P.R. n. 380 del 2001. Gli stessi dispongono “3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. 4-bis. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 Euro e 20.000 Euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. 4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione”. Dalla lettura del combinato disposto di tali commi si evince pertanto come il comportamento sanzionato con il disposto del comma 4 bis sia il medesimo cui fa riferimento il precedente comma 3, relativo ai presupposti per l’acquisizione al patrimonio comunale, ovvero la mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione nel termine di 90 giorni dalla sua notifica, previo accertamento della relativa inottemperanza e non l’esecuzione delle opere abusive, per cui alcuna rilevanza assume la data della realizzazione delle medesime e finanche la data dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, conseguendo la sanzione pecuniaria di cui è causa ipso iure alla mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione nel termine legale di 90 giorni. Ciò posto, in tale ottica, deve ritenersi, in base ad un’interpretazione rispettosa del principio di legalità e di irretroattività delle sanzioni amministrative (ex art. 1 L. n. 689 del 1981), oltre che del principio di colpevolezza delle medesime ex art. 3 della medesima legge (che deve coprire l’intera fattispecie sanzionata, ovvero nell’ipotesi di specie la mancata ottemperanza nel termine di 90 gg. all’ingiunzione di demolizione), che il disposto de quo sia applicabile anche in riferimento alle ingiunzioni di demolizione notificate in data antecedente l’entrata in vigore della legge L. 11 novembre 2014, n. 164, che, in sede di conversione del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 ha aggiunto i commi 4 bis e ss. nel corpo dell’art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001, purché l’inottemperanza all’ingiunzione medesima, posta a base della sanzione, sia accertata decorso il termine di 90 gg. dall’entrata in vigore della medesima L. 11 novembre 2014 (ovvero a decorrere dal 12 novembre 2014). Ciò anche sulla base del rilievo che allorquando una norma sopravvenuta introduce un termine perentorio per l’adempimento di determinati obblighi, pena l’applicazione di determinate sanzioni (come nella specie), ovvero per l’esercizio di determinate potestà pubblicistiche (pena la decadenza dell’esercizio delle medesime), ai fini dell’applicazione della norma sopravvenuta nel rispetto del principio di irretroattività della legge, occorre che il destinatario dell’obbligo o il soggetto chiamato ad esercitare la potestà possa godere a far data dall’entrata in vigore della novella normativa dell’intero termine previsto dalla medesima (cfr. al riguardo quanto di recente previsto dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 00250/2017 secondo la quale per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti adottati anteriormente all’attuale versione dell’art. 21-nonies L. n. 241 del 1990, il termine dei diciotto mesi non può che cominciare a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e salva, comunque, l’operatività del “termine ragionevole” già previsto dall’originaria versione dell’art. 21-nonies L. n. 241 del 1990). Peraltro se deve ritenersi che ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4 bis D.P.R. n. 380 del 2001, in riferimento alle ingiunzioni di demolizione adottate e notificate in data antecedente l’entrata in vigore della L. 11 novembre 2014 n. 164, il termine di 90 gg. per ottemperare cominci a decorrere dall’entrata in vigore della legge medesima (ovvero a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. – avvenuta il medesimo giorno), in riferimento alle ingiunzioni di demolizione, come nella specie, adottate e notificate in data posteriore all’entrata in vigore della legge de qua, quel che rileva è la circostanza che l’inottemperanza sia stata accertata decorso il termine di 90 gg. dalla notifica dell’ingiunzione di demolizione”.