Corsi e Ricorsi storici sul contrasto all’occupazione abusiva di suolo pubblico.

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La circostanza che ricorra la proposizione di quesiti in materia di occupazione di suolo pubblico ed in particolare quesiti in ordine al contenuto ed al limite del potere amministrativo finalizzato a sradicare l’abusivismo in siffatta materia, portano alla necessità di interrogarsi su una questione: è l’apparato normativo inadeguato o sono gli operatori ad essere ancora inadeguati a fronteggiare un fenomeno tanto diffuso qual è quello dell’occupazione abusiva di suolo pubblico?

Eppure, senza voler andare a scomodare altri riferimenti normativi, le disposizioni dell’articolo 3 della Legge n°94/2009 (commi 16-18) si palesano per una certa chiarezza:

“16. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorita’ per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo  633  del  codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco,  per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o,  quando  ricorrono  motivi  di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono  ordinare  l’immediato  ripristino  dello  stato dei luoghi a spese  degli  occupanti  e,  se  si  tratta  di occupazione a fine di commercio,  la  chiusura  dell’esercizio  fino  al  pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

17.  Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in  cui  l’esercente  ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.

18.  Se  si  tratta  di  occupazione a fine di commercio, copia del relativo  verbale  di  accertamento e’ trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore,  al  comando  della  Guardia  di  finanza competente per territorio,  ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Michele Pezzullo, nel rispondere, dalla pagine di questo sito, ad un quesito sul tema in esame, in data 6 aprile 2014 (Quesito – Occupazione suolo pubblico – Sanzioni accessorie), rappresentava anche l’interessante relazione tra la norma sopra richiamata e le disposizioni della Legge 77/97, non omettendo di citare validi riferimenti giurisprudenziali quali la pronuncia del TAR Lazio 31/01/2014, n. 1219, a mente della quale viene confermato che il Sindaco può esercitare il potere discrezionale previsto dalla Legge 94/2009, attribuendo (come nel caso del Comune di Roma) il potere/dovere di applicare il regime ripristinatorio in esame, ai singoli dirigenti.

Più recentemente, Giuseppe Carmagnini, sulle belle pagine di “vigilare sulla strada” (19 giugno 2014) ha segnalato la sentenza n°1303 del 28 maggio 2014, con cui, sempre il TAR Lazio (ma questa volta con sentenza breve) e comunque con riguardo alle occupazioni abusive del Comune di Roma, ha nuovamente confermato la legittimità della procedura canonizzata dalla Legge 94/2009, per come mediata dalla ordinanza sindacale attributiva di poteri ai dirigenti. La sentenza da ultimo rassegnata ci pone all’evidenza il fatto che la procedura in esame si applica quando si fronteggi un’occupazione di natura totalmente abusiva (e non già una mera violazione delle prescrizioni autorizzatorie) e conferma come i Giudici amministrativi sappiano comprendere il disagio procurato da Leggi che, a dispetto della distinzione tra “atti politici” ed “atti gestionali”, assegnano al Sindaco (nel 2009) un potere discrezionale di natura sanzionatorio/ripristinatoria di natura marcatamente gestionale. In tal senso, questi giudici, premiano (in parte, ma per la parte che qui ci interessa,sicuramente premiano…) la scelta Capitolina di far assorbire la discrezionalità in un’ordinanza generale e di indirizzo del Sindaco e di lasciare la mera esecuzione –caso per caso- obbligatoria di tale misura a provvedimenti vincolati dei dirigenti.

Orbene, se la materia ormai è tanto solcata da precedenti giurisprudenziali, tutti coerenti con la legittimità di un potere così costruito nel 2009, è ancora lecito, dubitare di quale potere sia opportuno attivare per fronteggiare il tema dell’occupazione abusiva di suolo pubblico?

Pino Napolitano

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