Indennità di turno e proventi delle sanzioni stradali (parere Corte Conti Puglia).

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Il Sindaco del Comune di Otranto chiede alla Sezione un parere in merito alla possibilità di finanziare la spesa relativa all’indennità di turnazione per gli agenti di Polizia Municipale, assunti a tempo determinato e pieno durante la stagione turistica, con i proventi delle sanzioni per violazione del codice della strada.

La sezione Puglia, con la deliberazione n°92/2017, a fronte di questo quesito, risponde:

“La natura straordinaria dell’entrata, non consente di destinare la medesima a spese correnti di carattere ripetitivo, venendo altrimenti pregiudicata la stabilità degli equilibri finanziari e la sana gestione del bilancio. Sulla scorta di quanto sopra, la giurisprudenza contabile ha ritenuto finanziabile l’indennità di turno con i proventi per violazione del codice della strada, ma solo in presenza di determinati presupposti volti ad escludere la natura ripetitiva della spesa. In particolare, questa Corte ha osservato come l’indennità di turno sia sussumibile nella previsione del comma 5 bis dell’art 208 c.d.s., nei casi in cui si tratti di spesa correlata “a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187” (Sezione controllo Lombardia, delibera n. 273/PAR/2013). La corresponsione dell’indennità deve collegarsi, pertanto, all’attivazione di progetti finalizzati a specifici interventi con riferimento ai servizi notturni ed alla prevenzione delle violazioni in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di stupefacenti. Ed, infatti,” Il requisito del finanziamento della turnazione risiede, evidentemente, nel fatto che i citati progetti attivino effettivamente nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un reale accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e delle risorse”. Per tale ragione, “il Collegio ritiene che gli enti locali possano provvedere, con i proventi derivanti da violazioni al codice della strada, al finanziamento delle prestazioni accessorie del personale di polizia municipale rese nell’ambito “di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187”. La turnazione finanziabile ai sensi dell’art. 208 comma 5 bis del Codice della Strada ricomprende un ambito limitato al servizio notturno e un oggetto specifico teso a prevenire le violazioni degli articoli inerenti la guida sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti. Le risorse devono essere finalizzate al miglioramento e all’incremento dei servizi, riferite ad attività effettivamente nuove e allocate sulla scorta di appositi programmi di accrescimento qualitativo e quantitativo del servizio. E’, poi, necessaria una puntuale verifica, a conclusione dell’esercizio finanziario, dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di miglioramento prefissati, per l’erogazione in modo selettivo degli incentivi economici al personale (indennità di turnazione derivante da progetto specifico) sulla base di appositi indicatori anch’essi previamente individuati che diano visibilità all’apporto singolo di ciascun dipendente. Tutto ciò in compiuta attuazione di una cultura del risultato orientata ad un costante miglioramento della performance, essendo (da tempo) interdetta qualsivoglia distribuzione “a pioggia” del salario accessorio.” La Sezione non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento sopra indicato. Resta fermo che l’utilizzazione delle risorse destinate a tale scopo deve avvenire nel pieno rispetto degli ulteriori vincoli posti da norme di coordinamento della finanza pubblica (art 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 e art. 9, comma 28 d.l. 78/2010: cfr. Sezione controllo Puglia n. 97/PAR/2014 e n. 140/PAR/2014, Sezione controllo Veneto, n. 44/PAR/2012, n. 403/PAR/2011 e n. 346/PAR/2011, Sezione controllo Piemonte n. 5/PAR/2011, Sezione Controllo Campania, n. 31/PAR/2017, Sezione controllo Abruzzo n. 151/PAR/2016). Si richiama, infine, quanto disposto dalla legge di conversione del d.l. 50/2017, approvata in via definitiva dal Senato in data 15 giugno 2017, che all’art 22, comma 3 bis, dispone : “A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti”.

 

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